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Sentenza

Sentenza del 05/07/2018 n. 17632 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso due avvisi di accertamento, relativi a IRPEG e IRAP per gli anni 2002 e 2003, contestando l'omessa contabilizzazione di commissioni spettanti alla banca quale servicer in operazioni di cartolarizzazione e il mancato assoggettamento a imposta di maggiori interessi attivi. La banca aveva impugnato gli avvisi sostenendo di aver rinunciato alle commissioni e che il maggior interesse era stato calcolato applicando un tasso riferito a un periodo errato. Dopo la conferma della decisione favorevole alla banca da parte della Commissione Tributaria Regionale, l'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, da un lato, la violazione dell'art. 1236 c.c. sulla rinuncia e, dall'altro, la violazione dell'art. 1326 c.c. sull'efficacia della modifica del tasso di interesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata, o in parte inammissibile, la censura relativa alla rinuncia alle commissioni, confermando che la rinuncia era stata accertata in fatto e che la mancata rinuncia ai costi sostenuti dalla banca non escludeva la rinuncia al relativo compenso, trattandosi di elementi distinti. La contestazione sulla forma e sulla prova della comunicazione della rinuncia implicava un nuovo esame dei fatti, non consentito in cassazione. Anche la censura sul tasso degli interessi è stata dichiarata inammissibile, poiché la CTR aveva accertato che la modifica del regolamento era stata portata a conoscenza della controparte e da questa accettata, almeno tacitamente o per fatti concludenti, ai sensi dell'art. 1326, comma 1, c.c. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.000 euro oltre accessori e rimborso forfetario.

Norme richiamate

  • Art. 1236 del codice civile

    La rinuncia al credito o al compenso può essere riconosciuta quando risulti accertata in fatto. La rinuncia al compenso per l'attività svolta non comporta automaticamente la rinuncia anche ai costi sostenuti per svolgere quell'attività, poiché corrispettivo e costi sono elementi distinti.

  • Art. 1326, comma 1, del codice civile

    La modifica di un accordo può diventare efficace quando è portata a conoscenza della controparte e da questa accettata anche tacitamente o mediante comportamenti concludenti, purché tale accettazione risulti dall'accertamento dei fatti.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già accertati dai giudici di merito; una censura formalmente qualificata come violazione di legge può essere dichiarata inammissibile se mira in realtà a rivalutare il materiale probatorio.
  • La rinuncia a un compenso deve essere distinta dalla rinuncia ai costi sostenuti per l'attività cui il compenso si riferisce: l'assenza del compenso non implica necessariamente l'inesistenza o l'indeducibilità dei relativi costi.
  • Una modifica contrattuale o regolamentare può essere provata anche attraverso una comunicazione non seguita da un'accettazione espressa, quando la controparte ne abbia avuto conoscenza e abbia tenuto comportamenti incompatibili con il rifiuto.
  • Nei procedimenti tributari è decisivo documentare in modo puntuale la rinuncia ai ricavi, la sua comunicazione al debitore e l'eventuale accettazione delle modifiche contrattuali, poiché tali elementi possono determinare la corretta imputazione di ricavi e interessi.
  • Quando il giudice di merito ha motivatamente riconosciuto la validità di una rinuncia o di una variazione contrattuale, la Corte di cassazione tende a preservare tale accertamento, salvo vizi giuridici effettivi o una motivazione radicalmente carente.

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