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Sentenza

Sentenza n. 8701/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento previa sospensione, - del provvedimento di rigetto della richiesta degli incentivi di cui al D. M. 16.02.2016, prot. GSEWEB/P20260100630 del 5 febbraio 2026 (cfr. doc. 1); recante “Comunicazione ai sensi del D. M. 16.02.2016, relativa all’intervento con il codice CT01061579. Soggetto responsabile: GE.CO SRL Codice fiscale/P.IVA 001313810111. – Rigetto della richiesta.”

Giustizia amministrativa202604027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto della richiesta di incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il rigetto della richiesta di ammissione agli incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016. Il GSE si è costituito opponendo eccezioni di rito e contestazioni nel merito. Dal testo emerge che il secondo motivo di ricorso riguardava lo scorporo dal contributo di un costo inerente a una fattura contenente una causale riferita a un beneficio statale non cumulabile. Nel corso del giudizio il GSE ha annullato d'ufficio il provvedimento di rigetto, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di riesame.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo meritevole di accoglimento la relativa istanza della ricorrente, poiché il provvedimento impugnato era stato annullato d'ufficio in corso di causa a seguito del riesame della posizione e della questione prospettata nel secondo motivo di ricorso. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito conciliativo e della peculiarità e novità della questione, con rifusione del contributo unificato a carico della parte resistente.

Norme richiamate

  • D.M. 16 febbraio 2016

    Il provvedimento impugnato riguardava l'ammissione agli incentivi previsti dal decreto ministeriale.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti della possibile definizione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla d'ufficio il provvedimento impugnato a seguito del riesame della posizione del privato, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche quando l'annullamento d'ufficio sopravvenuto recepisce, in tutto o in parte, la censura dedotta dal ricorrente, rendendo non più attuale l'interesse alla decisione di annullamento.
  • In presenza di un esito conciliativo derivante dall'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato e di una questione caratterizzata da peculiarità e novità, il giudice può compensare le spese di lite, disponendo tuttavia la rifusione del contributo unificato a carico dell'amministrazione resistente.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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