Sentenza n. 8701/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento previa sospensione, - del provvedimento di rigetto della richiesta degli incentivi di cui al D. M. 16.02.2016, prot. GSEWEB/P20260100630 del 5 febbraio 2026 (cfr. doc. 1); recante “Comunicazione ai sensi del D. M. 16.02.2016, relativa all’intervento con il codice CT01061579. Soggetto responsabile: GE.CO SRL Codice fiscale/P.IVA 001313810111. – Rigetto della richiesta.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto della richiesta di incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il rigetto della richiesta di ammissione agli incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016. Il GSE si è costituito opponendo eccezioni di rito e contestazioni nel merito. Dal testo emerge che il secondo motivo di ricorso riguardava lo scorporo dal contributo di un costo inerente a una fattura contenente una causale riferita a un beneficio statale non cumulabile. Nel corso del giudizio il GSE ha annullato d'ufficio il provvedimento di rigetto, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di riesame.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo meritevole di accoglimento la relativa istanza della ricorrente, poiché il provvedimento impugnato era stato annullato d'ufficio in corso di causa a seguito del riesame della posizione e della questione prospettata nel secondo motivo di ricorso. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito conciliativo e della peculiarità e novità della questione, con rifusione del contributo unificato a carico della parte resistente.
Norme richiamate
D.M. 16 febbraio 2016
Il provvedimento impugnato riguardava l'ammissione agli incentivi previsti dal decreto ministeriale.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti della possibile definizione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla d'ufficio il provvedimento impugnato a seguito del riesame della posizione del privato, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche quando l'annullamento d'ufficio sopravvenuto recepisce, in tutto o in parte, la censura dedotta dal ricorrente, rendendo non più attuale l'interesse alla decisione di annullamento.
- In presenza di un esito conciliativo derivante dall'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato e di una questione caratterizzata da peculiarità e novità, il giudice può compensare le spese di lite, disponendo tuttavia la rifusione del contributo unificato a carico dell'amministrazione resistente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1054/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1055/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1056/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1058/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1059/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1060/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →