Cassazione Civile, Ordinanza n. 12413/2025 del 10/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario sei cartelle di pagamento e un avviso di accertamento esecutivo di cui era venuto a conoscenza tramite estratto di ruolo. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello, invece, la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame dell'agente della riscossione, ritenendo valida la costituzione dell'ente tramite funzionario e, quanto alle cartelle, dichiarando l'inammissibilità dell'impugnazione per corretta notifica, mentre, quanto all'avviso di accertamento, reputava infondata la contestazione per la mancata prova della notifica, assumendo la prescrizione decennale. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva tre censure: 1) nullità della sentenza e violazione dell'art. 182 c.p.c., sostenendo che nel rito tributario non fosse applicabile il rinvio per sanare il difetto di procura/ius postulandi dell'agente della riscossione e che l'appello fosse quindi tardivo/inammissibile; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2719 c.c., per l'erronea valutazione di copie fotostatiche e per il mancato rilievo del tempestivo disconoscimento delle sottoscrizioni sugli avvisi di ricevimento; 3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c., per avere la CTR accolto l'appello anche sull'avviso di accertamento pur in assenza di prova della notifica e nonostante l'eccepita inesistenza/invalidità della stessa. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui l'agente della riscossione può essere patrocinato, senza formalità ulteriori, da avvocati del libero foro nei casi consentiti, sicché la sanatoria disposta dalla CTR era superflua. Tuttavia, la Corte ha poi dato rilievo alla sopravvenuta disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come modificato, e ai principi delle Sezioni Unite sul carattere dinamico dell'interesse ad agire: l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, mentre il ruolo/cartella invalidamente notificati sono impugnabili solo se il debitore dimostri uno dei pregiudizi specifici previsti dalla norma. Nel caso concreto tale specifico interesse ad agire non risultava né dagli atti né dalle deduzioni del ricorrente; pertanto, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile il ricorso originario davanti al giudice tributario. Le spese sono state compensate integralmente e non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso per cassazione, ritenendo corretta la statuizione della CTR sulla possibilità per l'agente della riscossione di stare in giudizio con avvocato del libero foro. Tuttavia, in ragione dello ius superveniens introdotto dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 e dei principi delle Sezioni Unite sull'estratto di ruolo, ha rilevato che nel caso concreto non era stato allegato alcuno dei pregiudizi specifici che rendono attuale l'interesse ad agire contro ruolo/cartella non notificati o invalidamente notificati. Per questo ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente e non è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore importo del contributo unificato.
Norme richiamate
la censura del ricorrente è stata respinta perché, nel caso dell'agente della riscossione, la costituzione mediante avvocato del libero foro era astrattamente consentita e la sanatoria del difetto di ius postulandi è stata ritenuta comunque superflua.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove documentali; la Corte non ha accolto la censura perché la decisione è stata definita sulla sopravvenuta inammissibilità del ricorso originario per difetto di interesse ad agire.
richiamato dal ricorrente in relazione all'efficacia probatoria delle copie fotostatiche; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza, essendo assorbita dalla declaratoria di inammissibilità originaria.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
l'estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella invalidamente notificata sono impugnabili solo in presenza di uno specifico pregiudizio dimostrato dal debitore, nei casi tassativamente indicati dalla norma.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215
ha introdotto la disciplina che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e disciplina l'interesse ad agire nei processi pendenti.
art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
richiamato nel principio delle Sezioni Unite per delimitare i casi di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e della necessità di apposita delibera nei casi speciali.
artt. 4 e 17 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
richiamati nel principio delle Sezioni Unite come coordinate da rispettare per l'affidamento del patrocinio a legali del libero foro.
art. 1, comma 5, d.l. 193/2016, conv. in l. 225/2016
richiamato per i criteri generali in base ai quali l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro.
richiamato per il deposito documentale in cassazione ai fini della prova dello specifico interesse ad agire nei processi pendenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato in ragione della sopravvenuta causa di inammissibilità dell'originario ricorso.
Massime di principio
- In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; l'impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata è ammissibile solo se il debitore allega e dimostra uno dei pregiudizi specifici previsti dalla disciplina sopravvenuta.
- L'interesse ad agire è una condizione dell'azione di natura dinamica: può mutare fino alla decisione e il giudice deve tener conto dello ius superveniens applicabile ai processi pendenti.
- La costituzione in giudizio dell'agente della riscossione a mezzo di avvocato del libero foro è consentita nei casi previsti dall'assetto normativo e convenzionale richiamato; la relativa scelta non richiede ulteriori formalità probatorie se la fattispecie rientra nelle ipotesi previste.
- Quando sopravviene una disciplina che rende inammissibile l'originaria impugnazione per difetto di interesse, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo.
- La mancanza di allegazione del pregiudizio specifico richiesto dalla legge rende improcedibile/inaffrontabile nel merito l'impugnazione di estratto di ruolo o di atti non notificati, anche se le questioni relative alla notifica o alla prova documentale siano state dedotte.
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