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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11339/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di sottoscrizione da parte di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 gennaio 2024. Il ricorso è stato però dichiarato inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La firma autenticata in calce dall'avvocato indicato non è stata ritenuta sufficiente, poiché non vale ad attribuire al difensore la paternità dell'atto. La questione trattata riguarda quindi esclusivamente la regolarità formale della proposizione del ricorso per cassazione e i requisiti di sottoscrizione dell'atto.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione, nonché memorie e motivi nuovi, devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    La proposizione dell'impugnazione da parte di soggetto non legittimato o con modalità non conformi integra una causa di inammissibilità rilevabile nel giudizio di legittimità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità può provvedersi senza formalità.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mera autenticazione della firma apposta in calce all'atto da parte di un avvocato non è sufficiente se non consente di attribuire a quel difensore la paternità del ricorso.
  • L'inosservanza dei requisiti di sottoscrizione del ricorso per cassazione comporta inammissibilità rilevabile de plano e determina le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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