Cassazione Penale, Sentenza n. 17099/2024 del 23/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 Ord. pen. in relazione a una pena residua di tre anni per plurimi fatti di bancarotta fraudolenta (fallimento 2006). Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza valorizzando l'assenza di attività lavorativa e di concreti prospetti di risocializzazione, la gravità dei reati e il mancato risarcimento dei danni. La difesa ha censurato la decisione per mancata istruttoria sulla personalità (omessa acquisizione della relazione UEPE), per motivazione illogica circa l'assenza di attività lavorativa (la difesa aveva prodotto documentazione bancaria e indicato attività saltuarie come collaboratrice domestica) e per contraddittorietà rispetto al ruolo effettivo della ricorrente nei fatti (parziale assoluzione per bancarotta documentale e ruolo non contabile), chiedendo quindi l'accoglimento dell'affidamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato il Tribunale per aver formulato la prognosi di recidiva basandosi esclusivamente sulla gravità della condanna senza alcuna osservazione della personalità della condannata e senza acquisire l'indagine socio-familiare dell'UEPE o approfondire il ruolo effettivo della Cerretti nella commissione dei reati. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio, richiamando i principi di diritto relativi all'istruttoria, alla valutazione prognostica e al principio di gradualità nell'accesso alle misure alternative.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale e impone al giudice di valutare la personalità e la prognosi di reinserimento; non può fondarsi unicamente sulla gravità del reato, occorre valutazione istruttoria e comportamenti attuali del condannato
art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Attribuisce al Tribunale di sorveglianza il potere-dovere di compiere indagini istruttorie (es. acquisizione relazione UEPE, indagine socio-familiare) a supporto della valutazione prognostica per le misure alternative
Corte costituzionale, 5 dicembre 1997, n. 377 (giurisprudenza richiamata)
Ribadisce che l'affidamento in prova è strumento per l'esecuzione esterna della pena quando dall'osservazione della personalità emerga una ragionevole prognosi di reinserimento
Massime di principio
- L'affidamento in prova al servizio sociale richiede una valutazione istruttoria della personalità del condannato: il giudice deve acquisire, quando utile o necessario, la relazione UEPE e indagini socio-familiari.
- La gravità del reato e i precedenti costituiscono il punto di partenza dell'analisi ma non possono, da soli, giustificare il diniego della misura alternativa; è necessario valutare anche la condotta successiva e gli elementi positivi di reinserimento.
- Se il giudice manifesta dubbi su attività lavorative o prospettive di risocializzazione, deve verificarli concretamente (es. valutare documentazione probatoria) e non limitarsi ad affermazioni generiche.
- È corretto applicare il principio di gradualità: il Tribunale può richiedere un periodo aggiuntivo di osservazione o esperimenti premiali, ma tale scelta deve essere motivata sulla base di istruttoria e non su affermazioni generiche.
- La mancata valutazione del ruolo concreto del condannato nei fatti (es. se fosse soggetto apicale o mero amministratore di altra società) può rendere illogica la motivazione e giustificare l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
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