Cassazione Penale, Ordinanza n. 18705/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla truffa e sul trattamento sanzionatorio è rimasta ferma; la Cassazione ha ritenuto incensurabile la valutazione del giudice di appello sulla non prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva qualificata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 1 aprile 2025. L'unico motivo dedotto censurava il rigetto della richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. sulla recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., in relazione al delitto di truffa. La Corte di cassazione ha rilevato che tale doglianza non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in diritto; ha inoltre valorizzato la motivazione del giudice di merito, che aveva escluso il giudizio di prevalenza per il divieto operante in presenza della recidiva qualificata, anche alla luce dei numerosi precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche sono state invocate dalla difesa ai fini del giudizio di comparazione con la recidiva, ma il loro apprezzamento in prevalenza è stato ritenuto non sindacabile nel caso concreto.
La recidiva qualificata ha impedito il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, secondo la valutazione del giudice di merito ritenuta incensurabile in cassazione.
La disposizione è richiamata solo in motivazione, in via comparativa, come esempio di fattispecie sanzionata in modo rigoroso; dal testo emerge un evidente refuso nel riferimento normativo, senza incidenza sulla decisione.
Corte cost. n. 151/2025
È richiamata come precedente recente sul tema del bilanciamento tra attenuanti e recidiva in relazione a una fattispecie diversa, senza che ciò muti l'esito del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riesaminare la valutazione di merito sul bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva qualificata quando la decisione del giudice di merito sia adeguatamente motivata.
- La presenza di recidiva qualificata, soprattutto in presenza di plurimi precedenti penali, può legittimare il diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.
- La censura che investe esclusivamente la comparazione tra attenuanti generiche e recidiva, senza evidenziare un vizio di legittimità effettivo, è suscettibile di essere dichiarata inammissibile perché manifestamente infondata in diritto.
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