Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15072/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, ritenuta la persistenza della sua pericolosità sociale, ha sostituito l'espulsione con l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata (durata minima un anno). Il ricorso per cassazione deduce violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e d) c.p.p., contestando che il giudizio di pericolosità si fondi esclusivamente sulla gravità del reato (art. 630 c.p.) senza considerare il percorso di risocializzazione del condannato: espiazione integrale della pena, conseguimento di titoli (diploma artistico e alberghiero), fruizione di liberazioni anticipate, domicilio idoneo, stabile attività lavorativa e rapporti familiari mantenuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità: l'impugnazione non ha affrontato in modo mirato il convincimento decisivo del Tribunale di sorveglianza, ossia la mancanza di revisione critica del ricorrente (assenza di contezza del disvalore e mancata ammissione di responsabilità). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. pen.

    Norma che identifica il reato per il quale il ricorrente era stato condannato; nella decisione è richiamata per indicare la gravità del fatto che ha determinato la precedente condanna (16 anni e 8 mesi) e costituisce uno degli elementi valutati nella valutazione della pericolosità sociale

  • artt. 202 e 203 cod. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla disciplina delle misure di sicurezza e della pericolosità sociale; il ricorso lamentava violazioni in relazione a tali articoli, ma la Corte ha ritenuto che la censura non fosse specifica rispetto al nucleo motivazionale decisivo (mancanza di revisione critica)

  • art. 606, comma 1, lett. b) e d) cod. proc. pen.

    Previsione delle ipotesi di ricorso per cassazione (violazione di norme sostanziali e vizio motivazionale). La Corte ha ritenuto che le censure dedotte sotto tali letture fossero generiche e non specificamente dirette all'elemento decisivo della motivazione, con conseguente inammissibilità

  • Sentenza Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare sanzione pecuniaria (somma alla Cassa delle ammende) e alla valutazione circa l'assenza di elementi che esentassero il ricorrente da responsabilità nella causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione contro un provvedimento che valuta la pericolosità sociale deve specificamente affrontare il nucleo motivazionale decisivo indicato dal giudice di merito (es. la mancanza di revisione critica o la mancata ammissione di responsabilità); censure generiche sulla sola gravità del reato o su elementi di fatto non mettono a tema la ratio decidendi e possono determinare l'inammissibilità.
  • La mera elencazione di elementi di risocializzazione (titoli di studio, lavoro, domicilio, rapporti familiari, esecuzione integrale della pena) è utile ma deve essere collegata in modo preciso ai criteri valutativi adottati dal giudice per dimostrare che tali elementi neutralizzano la persistenza della pericolosità sociale.
  • In sede di impugnazione è necessario indicare con chiarezza quali punti della motivazione si contestano e fornire argomentazioni mirate e documentate; l'onere della specificità è essenziale per consentire al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato.
  • La sostituzione di una misura (es. espulsione) con una misura di sicurezza (es. libertà vigilata) poggia su una valutazione prognostica della pericolosità; per contrastarla in cassazione occorre dimostrare errori giuridici nella valutazione o l'omissione di elementi rilevanti, non solo fornire una rilettura alternativa dei fatti.
  • Il rigetto per inammissibilità può comportare condanne alle spese processuali e l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende; chi impugna deve considerare anche il rischio economico di un ricorso non fondato o viziato nella forma.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.