Cassazione Penale, Ordinanza n. 05308/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la declaratoria di inammissibilità dell'appello per aspecificità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per aspecificità. Dal testo emerge che il ricorso contestava, in sostanza, la valutazione di inammissibilità dell'impugnazione di merito e la sufficienza della motivazione resa dal giudice d'appello. La Corte di cassazione ha però rilevato che l'appello si era limitato a riproporre in modo acritico la difesa già svolta, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado e senza indicare specificamente gli errori di giudizio dedotti; inoltre ha ritenuto che la Corte territoriale avesse comunque indicato, sia pure sinteticamente, le ragioni di infondatezza dei motivi, senza vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà.
Norme richiamate
L'impugnazione è inammissibile quando manca di specificità, cioè quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre acriticamente le precedenti difese.
Massime di principio
- L'appello, per essere ammissibile, deve contenere censure specifiche e puntuali contro la motivazione della sentenza di primo grado; non è sufficiente una mera riproposizione delle difese già svolte.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello è corretta quando l'atto non evidenzia in modo concreto le ragioni dell'asserito errore di giudizio.
- In sede di legittimità, la decisione di inammissibilità dell'appello non è censurabile se il giudice di merito ha comunque dato conto, anche sinteticamente, delle ragioni dell'infondatezza dei motivi senza manifeste illogicità o contraddizioni.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05255/2026 del 10/02/2026
- ordinanza_penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05257/2026 del 10/02/2026
- ordinanza_penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05259/2026 del 10/02/2026
- ordinanza_penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05260/2026 del 10/02/2026
- ordinanza_penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05261/2026 del 10/02/2026
- ordinanza_penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05262/2026 del 10/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →