Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/10/2023 n. 28502 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del silenzio-rifiuto sulla richiesta di rimborso delle ritenute operate dalla società sostituta in relazione all'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 del D.L. n. 78/2010, applicata agli emolumenti variabili (bonus) corrisposti nel 2014 a dirigenti; il ricorrente deduceva assenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per l'applicazione dell'addizionale e sosteneva che la norma richiederebbe l'eccedenza della componente variabile di almeno tre volte la parte fissa (interpretazione richiamata anche dalla circolare 4/E/2011), nonché eccepiva la formazione di giudicato esterno grazie a sentenze della CTR Lombardia.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il vizio di giudicato esterno (perché le decisioni invocate non erano tutte pronunciate tra le stesse parti, perché la mera interpretazione giuridica non può costituire giudicato opponibile senza collegamento durevole ai fatti e perché le sentenze invocate sono sopravvenute rispetto ai termini processuali per allegarle). Sul merito ha confermato l'interpretazione della CTR: l'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 D.L. n. 78/2010 si applica nei confronti dei dirigenti delle imprese operanti nel "settore finanziario" inteso in senso ampio e socio‑economico (non limitato ai soli intermediari regolamentati dal T.U.B.), comprensivo di soggetti che, per attività e capacità di influire sugli asset/mercati finanziari (anche tramite consulenza finanziaria), possono generare effetti economici distorsivi; inoltre il successivo comma 2‑bis (introdotto dal D.L. n. 98/2011) va interpretato nel senso che l'addizionale si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione (superando la lettura restrittiva che richiederebbe l'eccedenza di tre volte la parte fissa). Corte Costituzionale 201/2014 è richiamata come conferma della legittimità e della finalità preventiva della norma. Condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • D.L. n. 78 del 2010, art. 33 (conv. L. n. 122/2010)

    "sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario ... è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento"

    La Corte interpreta la norma come rivolta ai dirigenti del "settore finanziario" in senso ampio; tuttavia l'introduzione successiva del comma 2‑bis modifica il criterio di base imponibile, rendendo applicabile l'addizionale sull'ammontare che eccede la parte fissa, superando la lettura rigida del requisito quantitativo triplo.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 23, comma 50‑bis (conv. L. n. 111/2011) - introduzione del comma 2‑bis

    "per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione"

    Il comma 2‑bis stabilisce che la base imponibile dell'addizionale è la parte di compenso variabile che eccede la parte fissa, e quindi l'addizionale può operare anche senza che la variabile ecceda tre volte la fissa.

  • D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), art. 106

    Citato come confronto: la Corte esclude che la nozione fiscale di "settore finanziario" debba automaticamente coincidere con la definizione contenuta nel T.U.B.; non vi è rinvio formale al T.U.B. nell'art. 33, dunque la portata fiscale va valutata anche per finalità socio‑economiche.

  • Corte Cost., sent. n. 201/2014

    La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la disposizione, spiegandone la ratio: mirare ai soggetti che, per professionalità, autonomia e potere decisionale, possono con i loro incentivi retributivi porre in essere attività speculative idonee a pregiudicare la stabilità finanziaria.

Massime di principio

  • La nozione di "settore finanziario" ai fini dell'art. 33 D.L. 78/2010 va intesa in senso sostanziale/socio‑economico: rilevano le attività effettive e la capacità dell'operatore di influire sui mercati finanziari, non la mera qualificazione formale o il vincolo di vigilanza.
  • Dopo l'introduzione del comma 2‑bis (D.L. 98/2011), la base imponibile dell'addizionale del 10% è la parte del compenso variabile che eccede la parte fissa della retribuzione: non è dunque necessario dimostrare che la variabile superi tre volte la fissa per l'applicazione dell'addizionale.
  • Per ottenere un rimborso il contribuente deve provare che non ricorrono i presupposti applicativi (cioè che il datore non rientra nel perimetro del "settore finanziario" così inteso, o che l'emolumento non eccede la parte fissa). L'accertamento non richiede la prova che il datore abbia effettivamente prodotto distorsioni di mercato, posto che la norma ha funzione preventiva.
  • Le qualificazioni tratte da fonti diverse (es. T.U.B.) non vincolano automaticamente l'interpretazione fiscale: in mancanza di richiamo normativo esplicito, la definizione va ricavata dalla finalità e dal contesto della norma tributaria.
  • L'eccezione di giudicato esterno è suscettibile solo se le pronunce invocate sono divenute irrevocabili tra le stesse parti e riguardano lo stesso rapporto/oggetto connesso ai medesimi fatti; le pure interpretazioni giuridiche (non ancorate a un collegamento durevole con la situazione di fatto) non producono efficacia di giudicato opponibile.
  • Chi impugna in materia tributaria dovrebbe tempestivamente dedurre e provare eventuali precedenti decisionali favorevoli nei gradi di merito, perché la rilevazione di giudicato in Cassazione è preclusa se le sentenze invocate sono sopravvenute rispetto ai termini per le allegazioni in appello.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.