Sentenza del 12/10/2023 n. 28519 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della decisione della CTR Lombardia che aveva respinto l'istanza di rimborso per il 2014 relativa alla ritenuta dell'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 del D.L. n. 78/2010 applicata su emolumenti variabili (bonus) corrisposti nel 2014. Il ricorrente deduceva: (i) formazione di giudicato esterno in suo favore in relazione a decisioni precedenti; (ii) violazione e falsa applicazione dell'art. 33 per assenza del requisito oggettivo (sosteneva che l'addizionale si applica solo ove la componente variabile ecceda di almeno tre volte la parte fissa, secondo la Circolare 4/E/2011); (iii) violazione e falsa applicazione dell'art. 33 per assenza del requisito soggettivo (contestava che la società erogatrice, Lazard Srl, rientrasse nel "settore finanziario").
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato infondato il motivo sul giudicato esterno (il vincolo del giudicato esterno richiede stesse parti e collegamento durevole ai fatti; inoltre molte pronunce citate erano interpretazioni giuridiche non idonee a costituire giudicato esterno). Ha altresì rigettato i motivi relativi all'errata applicazione dell'art. 33, confermando l'interpretazione che: (a) il richiamo al "settore finanziario" non è rinviato al T.U.B. e va inteso in senso socio‑economico e ampio, comprensivo anche di soggetti come società di consulenza finanziaria attive sulla scena finanziaria; (b) l'intervento normativo (anche alla luce del comma 2‑bis introdotto dal D.L. n. 98/2011) comporta che l'addizionale si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, e la nozione di "settore finanziario" va valutata in base alla capacità dell'operatore di incidere sugli asset e sul mercato finanziario. La sentenza del merito è stata pertanto confermata; il ricorrente è stato condannato alle spese (liquidate in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
D.L. n. 78 del 2010, art. 33
"sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario ... ", comma 1 (testo originario)
La Corte segnala il testo originario ma rileva che l'art. 33 va letto anche alla luce della novella introdotta dal D.L. n. 98/2011. Il criterio sostanziale è la prevenzione di effetti distorsivi derivanti da retribuzioni variabili nel settore finanziario; l'applicazione concreta deve tener conto del successivo comma 2‑bis
D.L. n. 98 del 2011, art. 23, comma 50‑bis
"per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione"
La Corte ritiene decisivo il comma 2‑bis: la base imponibile dell'addizionale è l'ammontare che eccede la parte fissa, con conseguente limitazione dell'operatività pratica della soglia "tre volte" contenuta nel testo originario
D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.)
riferimenti alla disciplina degli 'intermediari finanziari' (art. 106 e titolo V)
La Corte esclude un rinvio automatico o implicito alla nozione di 'settore finanziario' del T.U.B.: la norma tributaria non richiama il TUB e dunque la definizione fiscale non coincide necessariamente con quella regolamentare del T.U.B.
Circolare Agenzia Entrate 4/E del 15 febbraio 2011
interpretazioni amministrative che valorizzano la soglia 'tre volte la parte fissa'
La circolare rappresenta una prassi amministrativa e di interpretazione che non vincola il giudice; la Corte osserva che la lettura normativa deve prevalere e che la circolare non può derogare al dettato normativo e alla sua interpretazione costituzionale e sistematica
Corte Cost. sentenza n. 201/2014
valutazione di legittimità costituzionale dell'art. 33 e motivazione sulla categoria dei soggetti rientranti nel prelievo
La Corte Costituzionale ha ritenuto legittima la norma e ne ha descritto la ratio: si intendono colpiti soggetti che, per professionalità, autonomia operativa e potere decisionale, possono porre in essere attività speculative tali da pregiudicare la stabilità finanziaria; questa motivazione è stata richiamata dalla Cassazione per sostenere l'ampia nozione di 'settore finanziario'
Massime di principio
- La nozione di "settore finanziario" ai fini dell'art. 33 D.L. 78/2010 va interpretata in senso socio‑economico e ampio: rientrano anche operatori non vigilati formalmente (es. società di consulenza finanziaria) se la loro attività è idonea, direttamente o indirettamente, a influire sugli asset o sulla stabilità del mercato.
- Dopo l'introduzione del comma 2‑bis (D.L. 98/2011) la base imponibile dell'addizionale del 10% è l'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione; la lettura che pone come condizione esclusiva la componente variabile superiore a tre volte la parte fissa è recepita come prassi amministrativa ma non vincolante rispetto all'interpretazione della norma.
- Per far valere efficacemente un 'giudicato esterno' è necessario che la precedente decisione irrevocabile sia stata pronunciata tra le stesse parti e riguardi lo stesso rapporto giuridico/fatti; le mere interpretazioni giuridiche riportate in sentenze contro terzi non costituiscono giudicato opponibile.
- La qualificazione di un soggetto come operante nel settore finanziario richiede una valutazione fattuale e funzionale: non è necessaria la prova che l'operatore abbia effettivamente provocato distorsioni di mercato; è sufficiente che la sua attività sia idonea a generare tali rischi in linea con la ratio preventiva della norma.
- Gli orientamenti amministrativi e le circolari (es. Circolare 4/E/2011) sono indicativi ma non prevalgono sulla lettura sistematica e costituzionalmente orientata del testo normativo; la decisione giudiziaria rimane assessoria caso per caso.
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