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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41763/2021 del 28/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ausiliario)

La controversia

Nel corso di un procedimento esecutivo immobiliare/mobiliare avente ad oggetto quote di partecipazione sociale appartenenti a due debitori, il giudice dell’esecuzione liquidava a favore dell’ausiliario il compenso per l’incarico di stima delle quote della società di cui le partecipazioni facevano parte. La società pignorante proponeva opposizione al decreto di liquidazione e il Tribunale riduceva il compenso, applicando il parametro del D.M. 30 maggio 2002, art. 3 e ritenendo che la stima del valore della società non potesse essere remunerata separatamente rispetto alla stima delle partecipazioni, con riferimento al valore nominale delle quote. L’ausiliario ricorreva per cassazione con tre motivi, ma la Corte ha rilevato d’ufficio, prima di esaminare il merito, la nullità dell’opposizione e del relativo giudizio per violazione del litisconsorzio necessario: il ricorso in opposizione e il decreto di comparizione non erano stati notificati ai due debitori esecutati, che erano parti necessarie del giudizio ex art. 170 D.P.R. 115/2002. Si trattava quindi di stabilire se la mancata partecipazione dei litisconsorti necessari imponesse la cassazione dell’ordinanza di merito, anche se la questione non era stata eccepita dalle parti e anche se nelle more era intervenuta l’estinzione della procedura esecutiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato la nullità del procedimento di opposizione e dell’ordinanza impugnata, ha cassato il provvedimento e ha rinviato al Tribunale di Treviso, in diversa composizione, affinché riesamini l’opposizione previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei due debitori esecutati. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha quindi affrontato il merito della liquidazione del compenso, arrestando la decisione al vizio processuale rilevato d’ufficio.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. 115/2002

    "giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio"

    Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento, le parti del processo nel quale è stata svolta la consulenza sono litisconsorti necessari; l’omessa notifica dell’opposizione ad una di esse determina la nullità del procedimento e della decisione.

  • art. 111 Cost.

    "il diritto al giusto processo... deve essere soddisfatto con il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni giuridicamente protette"

    Il contraddittorio è necessario nelle fasi in cui si decide su posizioni giuridiche protette; la sua violazione comporta nullità rilevabile anche d’ufficio.

  • D.M. 30 maggio 2002, art. 3

    "parametro di cui all’art. 3 del DM del 30/5/2002"

    È richiamato solo nel provvedimento di merito per la liquidazione del compenso; la Corte di cassazione non ne esamina l’applicazione nel merito, perché assorbi­ta dalla nullità processuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario, devono essere evocati in giudizio tutti i soggetti individuati dalla legge come parti necessarie del rapporto processuale sostanziale cui la liquidazione si riferisce; la mancata notifica dell’opposizione a uno di essi determina la nullità del procedimento e della decisione.
  • La violazione del litisconsorzio necessario è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, compreso il giudizio di cassazione, anche se non dedotta dalle parti.
  • L’eventuale estinzione del procedimento esecutivo non elide la necessità del contraddittorio nel separato giudizio di opposizione al decreto di liquidazione, che conserva autonomia rispetto alla procedura esecutiva.
  • Quando emerge un vizio processuale assorbente che colpisce il contraddittorio, la Corte di cassazione non esamina i motivi di merito sul quantum della liquidazione e dispone la cassazione con rinvio per la rinnovazione del giudizio nel contraddittorio integrato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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