Cassazione Penale, Sentenza n. 20439/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione della Corte di Cassazione che, con sentenza del 14/7/2025, aveva annullato senz'alcun rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 26/11/2024 limitatamente al reato di falso indicato nel capo C) del decreto di rinvio (estinto per prescrizione), escludendo l'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, c.p. e rinviando ad altra Sezione della Corte d'Appello per la rideterminazione della pena rispetto ai capi residui. Nel ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. il difensore deduceva: (1) errore di fatto per la mancata declaratoria di prescrizione anche del reato di falso contestato al capo B) (che invece aveva richiamo all'aggravante fidefaciente), e (2) omessa declaratoria di prescrizione del capo C) nella diversa riqualificazione ex art. 322, comma 3 c.p., sostenendo che il reato fosse già prescritto alla data della pronuncia impugnata.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo (prescrizione del capo B)) è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte di Cassazione aveva correttamente escluso l'aggravante per il capo C) in assenza di richiamo testuale alla natura fidefaciente nell'imputazione e aveva invece rilevato l'aggravante per il capo B) in virtù dell'esplicito richiamo alla natura fidefaciente del verbale imputato; inoltre, alla data della decisione di legittimità il termine di prescrizione per il reato di falso aggravato non era ancora decorso (calcolo: anni 12 e mesi 6, oltre sospensioni, con epoca di commissione 29/10/2016). Il secondo motivo (prescrizione dell'istigazione alla corruzione art. 322, comma 3) è stato ritenuto manifesto infondato e quindi inammissibile: la Corte d'Appello aveva già respinto l'eccezione di prescrizione tenendo conto delle sospensioni e fissando il termine massimo al 31/12/2024; la giurisprudenza stabilisce che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza blocca la possibilità di far valere cause di non punibilità (art.129 c.p.p.) per i reati nei quali si è formato giudicato parziale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il ricorso straordinario proposto al Capo dell'organo giudicante (limiti e presupposti): è stato il titolo formale del rimedio proposto dal difensore ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
art. 173, comma 1, disp.att. cod.proc.pen.
Limiti formali e temporali del ricorso straordinario; il ricorso è stato proposto nei limiti previsti ma comunque dichiarato inammissibile per le ragioni di merito esposte.
Aggravante del delitto di falso per i documenti 'fidefacenti': la Corte ha ritenuto che l'aggravante possa operare solo se espressamente richiamata nell'imputazione; la sua assenza testuale ha giustificato l'esclusione dell'aggravante per il capo C) e il conseguente diverso calcolo della prescrizione.
Fattispecie di istigazione alla corruzione nella forma aggravata: la Corte d'Appello aveva già respinto l'eccezione di prescrizione per tale capo tenendo conto delle sospensioni; la decisione definitiva sul punto è stata dichiarata irrevocabile e non riapribile nel ricorso straordinario in presenza di manifesta infondatezza.
Norme che disciplinano le sospensioni del corso della prescrizione e la loro incidenza sul termine prescrizionale: il calcolo della prescrizione ha tenuto conto delle sospensioni previste da tali articoli (ragione per cui il termine non era ancora decorso alla data della sentenza di legittimità).
Regola secondo cui, in presenza di inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza, non può formarsi un valido rapporto di impugnazione che permetta di rilevare cause di non punibilità dopo la sentenza di appello; la Corte ha richiamato questa giurisprudenza per escludere la rilevabilità successiva della prescrizione per i reati nei quali si è formato giudicato parziale.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e le altre statuizioni in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Per far valere un'aggravante (es. art. 476, comma 2 c.p.) è necessario che la natura aggravante sia espressamente richiamata nell'imputazione: in sua mancanza non può essere applicata per il calcolo della pena o della prescrizione.
- Il calcolo del termine di prescrizione deve tenere conto delle sospensioni previste dagli artt. 157 e 161 c.p.; anche reati commessi tempo prima possono non essere prescritti se le sospensioni hanno prolungato il termine.
- Se un ricorso per cassazione/straordinario è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, ciò preclude la possibilità di formare un valido rapporto di impugnazione utile a far valere successivamente cause di non punibilità (es. prescrizione) relative ai capi per i quali si è formato giudicato parziale.
- La riqualificazione dell'imputazione (es. ai sensi di art. 322, comma 3 c.p.) non implica automaticamente la prescrizione: occorre verificare il termine prescrizionale alla data della pronuncia, considerando aggravanti e sospensioni.
- I rimedi straordinari hanno limiti procedurali e di merito stringenti; le doglianze manifestamente infondate sono facilmente dichiarate inammissibili con conseguente condanna alle spese.
- Quando si impugna, è strategico contestare espressamente nella fase di merito ogni elemento che possa incidere sulla qualificazione aggravata del reato (testo dell'imputazione), perché la valutazione formale dell'incolpazione può determinare effetti decisivi sulla prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20142/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20143/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20147/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20152/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20157/2026 del 03/06/2026
- Sentenza penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20158/2026 del 03/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →