Cassazione Civile, Ordinanza n. 23971/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)
La controversia
Una società creditrice aveva pignorato alcuni macchinari industriali di proprietà di una società debitrice. Il giudice dell'esecuzione aveva assegnato i beni alla creditrice procedente a soddisfazione del credito. La debitrice aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza di assegnazione, sostenendo che il valore dei beni, stimato in sede di pignoramento in euro 500.000,00 e non contestato, fosse superiore al credito della procedente e che, pertanto, avrebbe dovuto essere disposto il versamento della differenza da parte dell'assegnataria ai sensi degli artt. 507 c.p.c. e 162 disp. att. c.p.c. La debitrice censurava inoltre la regolazione delle spese del processo esecutivo. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, procedendo però a una nuova stima del valore dei beni con ausilio di un consulente tecnico e sostituendosi al giudice dell'esecuzione nella determinazione del prezzo di assegnazione e delle spese. Con il ricorso per cassazione la società debitrice denunciava: violazione degli artt. 518, comma 1 e 7, 530, comma 2, 617 c.p.c. e 162 disp. att. c.p.c. quanto alla legittimità dell'ordinanza di assegnazione; violazione degli artt. 95 e 611 c.p.c., del d.m. 55/2014 e dell'art. 612 c.p.c. quanto alle spese; omesso rispetto dei limiti del giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassando la sentenza del Tribunale di Agrigento con rinvio a diverso magistrato dello stesso Tribunale. Ha ritenuto fondati i motivi relativi alla violazione delle norme sull'assegnazione dei beni mobili pignorati e sui limiti cognitivi del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, perché il tribunale aveva illegittimamente effettuato una nuova stima dei beni e aveva oltrepassato la funzione meramente rescindente dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. Anche i motivi sulle spese sono stati ritenuti fondati, perché il giudice del merito aveva affrontato la liquidazione delle spese esecutive in modo non conforme ai limiti del giudizio di opposizione. Il giudice del rinvio dovrà limitarsi a verificare la legittimità dell'ordinanza di assegnazione e della liquidazione delle spese operate dal giudice dell'esecuzione, annullando il provvedimento se illegittimo e rimettendo al giudice dell'esecuzione le ulteriori determinazioni.
Norme richiamate
L'opposizione agli atti esecutivi ha natura meramente rescindente: il giudice dell'opposizione deve verificare la legittimità dell'atto esecutivo impugnato e non può sostituirsi al giudice dell'esecuzione nelle valutazioni e nei provvedimenti che regolano il processo esecutivo.
l'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contenente l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione
Il prezzo di assegnazione deve essere stabilito nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione e non può essere determinato successivamente dal giudice dell'opposizione.
la parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell'assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari
La disposizione presuppone che il valore della cosa assegnata coincida con il prezzo di assegnazione fissato nell'ordinanza; l'eventuale eccedenza va depositata secondo le forme dei depositi giudiziari.
Richiamato tra le norme dedotte come violate in relazione alla procedura di pignoramento mobiliare e alla determinazione del valore dei beni.
Richiamato tra le norme dedotte come violate in relazione alla disciplina dell'espropriazione mobiliare/assegnazione.
Richiamato con riferimento alla liquidazione delle spese del processo esecutivo.
Richiamato con riferimento alla disciplina delle spese nell'esecuzione.
Richiamato nel motivo relativo alle spese e alla nullità della sentenza per omesso esame della doglianza.
Richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese giudiziali in materia di esecuzione mobiliare.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indicata come norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamata per il vizio di nullità della sentenza dedotto nel quinto motivo.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il controllo del giudice è limitato alla legittimità formale e sostanziale dell'atto esecutivo impugnato; non è consentito sostituirsi al giudice dell'esecuzione nella determinazione del contenuto del provvedimento esecutivo.
- Nell'assegnazione di beni pignorati il prezzo di assegnazione deve risultare dall'ordinanza del giudice dell'esecuzione; l'eventuale eccedenza rispetto al credito dell'assegnatario va calcolata rispetto a quel prezzo e non mediante una successiva rivalutazione del bene in sede di opposizione.
- Se l'ordinanza di assegnazione o la liquidazione delle spese esecutive sono censurate, il giudice dell'opposizione deve verificare se il giudice dell'esecuzione abbia correttamente applicato le norme di riferimento, limitandosi, in caso di illegittimità, ad annullare l'atto e a rimettere le ulteriori determinazioni al giudice dell'esecuzione.
- La natura rescindente dell'opposizione agli atti esecutivi impedisce al giudice adito di compiere nuove valutazioni tecniche o di merito che spettano al giudice dell'esecuzione, incluse eventuali stime dei beni e liquidazioni accessorie non compiute o contestate nel modo previsto dalla legge.
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