Sentenza del 23/11/2016 n. 23829 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Dopo la notifica della cartella esattoriale il 1° settembre 2006, impugnata in un giudizio distinto, al contribuente era stato notificato il fermo amministrativo il 18 ottobre 2007. Ottenuto in primo grado l’annullamento della cartella, ma a seguito dell’appello dell’Agenzia, il contribuente aveva chiesto lo sgravio, che era stato negato perché era stata disposta soltanto la sospensione dell’esecutività. Nel giudizio relativo al fermo, la Commissione tributaria regionale ne aveva disposto l’annullamento, preso atto della sospensione della cartella. In Cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: mancata partecipazione di Equitalia all’appello, produzione in copia anziché in originale dell’autorizzazione all’appello dell’Agenzia, mancato annullamento della cartella ai sensi dell’art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e, quanto alle spese, liquidazione complessiva senza distinzione delle singole voci e oltre i minimi tariffari.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse: il giudizio riguardava il fermo amministrativo, già annullato dalla Commissione tributaria regionale, mentre la cartella era oggetto di un procedimento distinto. Anche il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché il ricorrente non aveva indicato concretamente l’attività processuale svolta, le richieste della controparte e il pregiudizio derivante dalla liquidazione delle spese; le censure erano quindi generiche e non autosufficienti. Le spese di cassazione sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 800 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
La disposizione è stata invocata per contestare la mancata partecipazione di Equitalia al giudizio d’appello, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché riguardava una questione estranea all’oggetto del giudizio di cassazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52
La disposizione è stata invocata contro la produzione in copia dell’autorizzazione dell’Agenzia a proporre appello. Anche questa censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, dato che il giudizio riguardava il fermo amministrativo già annullato.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, comma 2
Il contribuente ha invocato la norma per sostenere che la sospensione dell’esecutività della cartella avrebbe dovuto condurre al suo annullamento. La Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza perché la cartella era oggetto di un distinto giudizio e non costituiva l’oggetto del procedimento sul fermo.
Massime di principio
- In impugnazione occorre dimostrare un interesse concreto e attuale alla decisione di ciascun motivo. Le censure relative a un atto o a un giudizio distinto non sono ammissibili se non incidono sull’oggetto della controversia in esame.
- La sospensione dell’esecutività di un atto e il suo annullamento sono esiti distinti: una contestazione sull’annullamento della cartella deve essere proposta nel giudizio che ha per oggetto la cartella, non in quello relativo a un diverso atto consequenziale.
- Le contestazioni sulla liquidazione delle spese devono indicare in modo specifico le voci contestate, gli elementi utili a verificarne la correttezza e il pregiudizio concreto; doglianze generiche o non autosufficienti sono inammissibili.
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