Cassazione Penale, Sentenza n. 8799/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso, proposto dal difensore dell'imputato (avv. Duranti), deduceva: 1) nullità per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per intervenuta prescrizione del reato di ricettazione (capo a) alla data della pronuncia di appello); 2) nullità perché il fatto di cui al capo b) (falso in assegno) non è più previsto dalla legge come reato a seguito del d.lgs. 15/01/2016 n.7; 3) nullità per omessa notificazione del decreto di citazione all'imputato per il giudizio di appello. I motivi si riassumono ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata: per il capo b) perché, in seguito al d.lgs. n.7/2016 (nuova formulazione dell'art. 491 c.p. ed abrogazione dell'art. 485 c.p.), la falsificazione di assegni bancari muniti di clausola di non trasferibilità non è più reato ma illecito civile; per il capo a) perché il reato di ricettazione si è estinto per prescrizione (il termine di prescrizione decennale era maturato alla data della pronuncia d'appello, giugno 2023). In precedenza la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 27/06/2023, aveva ridotto la pena a 1 anno e 2 mesi e € 600,00 di multa; tale decisione è stata annullata nella parte indicata. Il motivo relativo alla notificazione non ha inciso sul risultato, mentre la contestata recidiva semplice non è stata ritenuta rilevante (peraltro esclusa in primo grado).
Norme richiamate
ha riformulato l'art. 491 c.p. e abrogato l'art. 485 c.p.; in virtù della riforma la falsificazione di assegni muniti di clausola di non trasferibilità non è più sanzionata penalmente ma rileva come illecito civile
precedente disciplina del falso in scrittura privata; abrogato dal D.Lgs. n.7/2016, con conseguente venir meno della rilevanza penale per alcune fattispecie
art. 491 cod. pen. (nuova formulazione)
testo riformato che delimita le fattispecie di falso punibili penalmente, escludendo la falsificazione di assegni non trasferibili
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
consentita la sintesi e il riassunto dei motivi nel ricorso in cassazione, modalità con cui sono stati esposti i motivi dall'avvocato difensore
Giurisprudenza: Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018 (Rv. 273936 - 01)
orientamento delle Sezioni Unite che ha chiarito che la falsificazione dell'assegno non trasferibile non integra più reato penale dopo la riforma, mentre resta penale la falsificazione di titoli trasferibili per girata
Massime di principio
- Se una condotta è stata depenalizzata da norma successiva favorevole all'imputato (es. D.Lgs. n.7/2016), la sentenza che la condanna deve essere annullata senza rinvio nella parte relativa al reato ormai non più previsto dalla legge.
- La prescrizione va valutata alla data dell'ultima pronuncia decisoria: se il termine estintivo è maturato al momento della pronuncia di appello o di cassazione, il reato si estingue e la decisione va annullata per tale motivo.
- La riforma del falso (art. 491 c.p.) distingue tra titoli di credito trasferibili (ancora rilevanti penalmente in caso di falso) e titoli non trasferibili (la falsificazione rileva come illecito civile); verificare la natura del titolo (clausola di non trasferibilità e importo) per qualificare la fattispecie.
- La semplice eccezione di nullità per omessa notificazione può produrre effetti soltanto se la violazione è rilevante e offensiva del diritto di difesa; tuttavia, se sussistono motivi sostanziali come depenalizzazione o prescrizione, questi prevalgono sul profilo formale.
- In casi simili è necessario calcolare accuratamente i termini di prescrizione e verificare le eventuali riforme legislative sopravvenute: entrambe le verifiche possono portare all'annullamento della condanna senza rinvio.
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