Cassazione Penale, Sentenza n. 9587/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del tribunale che aveva revocato la restituzione della somma di € 127.850 precedentemente disposta. Il difensore del Barbieri deduceva violazione di legge (in particolare art. 322-bis c.p.p.) sostenendo che, nonostante il proscioglimento acquisito, il riesame cautelare non poteva dichiarare inammissibile l'impugnazione e che si era leso il diritto di tutelare la restituzione del bene sequestrato.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, essendo intervenuta l'irrevocabilità della sentenza assolutoria, la competenza a decidere sulla restituzione/confisca delle cose sequestrate è passata esclusivamente al giudice dell'esecuzione (art. 676 c.p.p. e connessi), con conseguente cessazione della fase cautelare e inammissibilità dell'impugnazione in sede cautelare. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina dell'appello cautelare in materia di misure cautelari reali: applicabile mentre permane la fase cautelare e non è intervenuta la pronuncia definitiva; una volta divenuta irrevocabile la sentenza di merito la porta d'accesso del riesame cautelare si chiude.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza esclusiva a decidere in ordine alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate dopo la pronuncia definitiva; è la norma che giustifica il trasferimento di competenza dalla fase cautelare a quella esecutiva.
Individua il giudice competente per le questioni esecutive; richiamato per spiegare chi è il giudice dell'esecuzione competente una volta intervenuta la definitività.
Predispone disposizioni in materia esecutiva con riguardo alle misure reali; citato nella motivazione per confermare che, dopo la sentenza definitiva (di proscioglimento o condanna), è il giudice dell'esecuzione a decidere sulla restituzione/confisca.
Prevede la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di € 3.000,00.
Massime di principio
- Se, durante il procedimento, interviene una sentenza definitiva (irrevocabile) di merito, la competenza a decidere su restituzione o confisca dei beni sequestrati passa al giudice dell'esecuzione: l'impugnazione avanti al giudice cautelare diventa inammissibile.
- Quando la fase cautelare è ancora pendente (nessuna sentenza definitiva), il giudice cautelare può riesaminare i provvedimenti di sequestro e l'appello cautelare ex art. 322-bis è esperibile.
- Avverso la revoca della restituzione disposta dal giudice dell'esecuzione occorre proporre i rimedi davanti al giudice dell'esecuzione competente (ai sensi degli artt. 665 e 676 c.p.p.), non davanti al giudice cautelare, se la sentenza di merito è definitiva.
- Bisogna valutare tempestivamente lo stato del processo (se la sentenza di merito è divenuta irrevocabile) prima di proporre impugnazioni in materia di misure reali per evitare l'inammissibilità e le eventuali sanzioni per ricorso manifestamente infondato o inammissibile.
- La conversione di un ricorso in appello da parte della Cassazione può determinare la definitività della pronuncia di merito e, di conseguenza, il mutamento della competenza: occorre adeguare il rimedio processuale alla nuova fase procedimentale.
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