Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 124/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento - della delibera del Consiglio comunale di Bronzolo n. 18, dd. 19.3.2025, avente ad oggetto: “Approvazione di una modifica al piano di recupero della zona residenziale A1 – Centro storico – aggiornamento delle cubature”, parte normativa e parte grafica, ivi compresa la documentazione allegata che ne forma parte integrante e sostanziale, con cui è stata approvata una modifica al piano di recupero della zona residenziale A1 – Centro storico del Comune di Bronzolo; - della presupposta delibera della Giunta comunale di Bronzolo n. 14, dd. 29.1.2025, avente ad oggetto: ”Adozione di una modifica al piano di recupero della zona residenziale A1 – Centro storico - Aggiornamento delle cubature”, parte normativa e parte grafica ivi compresa la documentazione allegata che ne forma parte integrante e sostanziale; - del richiamato e non conosciuto parere positivo della Commissione comunale per il territorio ed il paesaggio dd. 27.11.2024; - di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo.

Giustizia amministrativa202500109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere comunali di adozione e approvazione della modifica al piano di recupero della zona residenziale A1 – Centro storico, con aggiornamento delle cubature, nonché il parere della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la modifica al piano di recupero che recepiva l’aumento dell’indice territoriale di edificabilità della zona A1 da 2,5 a 2,6 mc/mq e aggiornava le cubature delle 191 unità minime di intervento. Hanno dedotto due vizi propri: la violazione della disciplina provinciale per la mancata indizione di un concorso pubblico di pianificazione e la mancata predeterminazione dei criteri di distribuzione della cubatura residua, in violazione dei principi di legalità, pubblicità, trasparenza, par condicio, buon andamento e imparzialità. Hanno inoltre riproposto in via derivata sette motivi già proposti contro la presupposta variante al piano urbanistico comunale, concernenti incompetenza, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, mancata predeterminazione dei criteri di distribuzione della volumetria residua e violazioni della disciplina in materia di valutazione ambientale. I ricorrenti hanno sostenuto che l’incremento volumetrico avrebbe potuto concentrarsi sui fondi confinanti, agevolando la realizzazione di nuovi edifici e causando svalutazione degli immobili, peggioramento della qualità della vita e alterazione delle caratteristiche storico-artistiche del centro storico. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse attuale, poiché la modifica impugnata non avrebbe attribuito volumetria concreta ai fondi dei controinteressati né consentito il rilascio immediato di titoli edilizi, rimettendo la localizzazione e la distribuzione della cubatura a successive scelte pianificatorie.

La decisione

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato estinto il giudizio nei confronti della ricorrente deceduta, non essendo stato il processo riassunto nei suoi confronti, e improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti della ricorrente che aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Ha escluso la riunione con il distinto ricorso relativo alla presupposta variante al piano urbanistico comunale, rilevando che la riunione ex art. 70 c.p.a. è una facoltà e che la complessità dell’intreccio degli atti rendeva preferibile la trattazione separata. Nei confronti dei ricorrenti superstiti il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse attuale. La mera vicinanza degli immobili non è sufficiente: secondo l’Adunanza Plenaria n. 22/2021 occorre allegare e provare un pregiudizio specifico, concreto e attuale. Nel caso concreto, la modifica al piano di recupero non aveva attribuito nuova volumetria alla particella confinante né ad altre aree determinate, non consentiva il rilascio di titoli edilizi e si limitava a recepire un indice territoriale massimo, privo di effetti fondiari immediati. La cubatura residua non era stata automaticamente assegnata alle singole UMI; la sua eventuale distribuzione richiedeva successivi criteri generali, localizzazioni concrete e ulteriori atti pianificatori. Non era quindi possibile stabilire se la particella confinante avrebbe ricevuto volumetria, in quale misura o se sarebbe stata interessata da edificazione significativa. Le pregresse ipotesi progettuali non approvate non attribuivano diritti edificatori e non dimostravano che la variante avesse recepito una specifica soluzione localizzativa. Anche la relazione tecnica prodotta dai ricorrenti non superava il difetto di interesse, sia perché non era stata adeguatamente trasfusa nelle difese, sia perché presupponeva erroneamente l’automatica concentrazione della cubatura sulle aree confinanti. Le spese sono state compensate per la complessità e novità della questione e per la parziale definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.

    Il giudice dichiara estinto il giudizio: a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice.

    Il mancato riassunto del processo nei confronti della parte deceduta determina l’estinzione del giudizio nei suoi confronti.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.

    L’interesse a ricorrere deve permanere dal momento introduttivo fino alla decisione; la dichiarazione della parte di non avere più interesse comporta l’improcedibilità.

  • art. 70 c.p.a.

    Il collegio può su istanza di parte o d’ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi.

    La riunione di ricorsi connessi è una facoltà discrezionale del giudice e non un obbligo.

  • Adunanza Plenaria, sentenza n. 22/2021

    La vicinitas costituisce elemento necessario ma non sufficiente per dimostrare l’interesse a ricorrere contro strumenti urbanistici; occorre allegare e provare un pregiudizio reale, specifico, concreto e attuale, come il deprezzamento dell’immobile o il peggioramento delle condizioni di vita.

  • D.P.P. n. 24/2020

    La disciplina provinciale è richiamata per la nuova metodologia di calcolo delle cubature esistenti; tale richiamo non conduce però a riconoscere effetti edificatori immediati sui fondi confinanti.

Massime di principio

  • La mera vicinitas rispetto all’area interessata da una variante urbanistica non dimostra, da sola, l’interesse a ricorrere: il proprietario confinante deve allegare e provare un pregiudizio specifico, concreto e attuale, quale il deprezzamento dell’immobile o il peggioramento delle condizioni di vita.
  • L’aumento di un indice di edificabilità avente natura esclusivamente territoriale, non accompagnato dall’individuazione delle aree destinatarie e delle concrete quote volumetriche, non attribuisce automaticamente diritti edificatori ai singoli fondi e non determina, di per sé, una lesione attuale per i proprietari confinanti.
  • Quando la distribuzione della cubatura residua e la sua localizzazione sono rimesse a successivi criteri generali, atti pianificatori e scelte localizzative, l’interesse all’impugnazione matura soltanto con l’atto successivo idoneo a determinare concretamente la volumetria assegnata alle specifiche aree.
  • Progetti edilizi o ipotesi progettuali non approvati, non costituenti strumenti urbanistici né titoli edilizi, non provano che la variante impugnata abbia recepito una specifica soluzione localizzativa né fondano, da soli, un pregiudizio attuale.
  • La riunione di ricorsi connessi prevista dall’art. 70 c.p.a. costituisce una facoltà del giudice; essa può essere negata quando la complessità degli atti impugnati renda più agevole la trattazione separata.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniPiani regolatori e variantiLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.