Cassazione Penale, Sentenza n. 37876/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Perugia che aveva riformato la condanna di primo grado e assolto l'imputato dai reati di illecita introduzione nel sistema informatico delle Poste Italiane e frode informatica (fatti del 24/06/2014). Il Procuratore generale deduce la mancata valutazione unitaria e la manifesta illogicita' della motivazione che ha portato al proscioglimento; sostiene che, nella valutazione complessiva degli indizi, non vi sarebbero alternative logiche alla responsabilita' dell'imputato (in particolare la singolare ripetuta corrispondenza con la stessa persona perdente e il trasferimento della provvista), e pertanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non superato il dubbio ragionevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi prospettati consistessero in una mera diversa lettura delle prove e in una richiesta di rivalutazione delle emergenze processuali, attivita' non consentita in sede di legittimità salvo il caso di manifesta illogicita' della motivazione. La Corte ha altresì ritenuto esposta in modo chiaro e coerente la valutazione del giudice di merito circa l'insufficiente univocita' e gravita' degli indizi e la non dimostrata connessione storica tra l'imputato e l'autore dell'accesso illecito. Argomento decisivo per l'inammissibilita' e' stato poi l'interesse del Procuratore generale: i reati risultavano prescritti al momento del deposito del ricorso (calcolo della prescrizione fino al 25/08/2022) e quindi mancava la prospettiva di un risultato pratico favorevole, rendendo l'impugnazione priva dell'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
Norma richiamata quale motivo di impugnazione relativo alla manifesta illogicita' o violazione della motivazione. La Corte osserva che tali doglianze sono inammissibili se si limitano a proporre una diversa, possibile valutazione delle prove senza dimostrare che l'alternativa sia l'unica logicamente percorribile.
Richiamato nel contesto del presunto vizio di motivazione; la Corte segnala che il sindacato di legittimità sul rispetto della regola di giudizio previsto dall'art. 533 non consente la rinnovata valutazione delle prove salvo che emergano profili di manifesta illogicita' o di violazione del canone.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Citato in combinazione con l'art. 533 come canone di giudizio in tema di allegazioni e prova: la Corte sottolinea che la valutazione degli indizi deve essere complessiva e razionale, ma in Cassazione non e' ammesso proporre una diversa lettura dei dati processuali se non e' dimostrata una reale frattura logica nella motivazione di merito.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte interpreta questa norma nel senso che il Pubblico ministero ha interesse a proporre ricorso di cassazione solo se con l'impugnazione si possa ottenere un risultato concretamente favorevole. Se, al momento del deposito del ricorso, i reati sono gia' prescritti, manca l'interesse e il ricorso e' inammissibile.
normativa sulla prescrizione dei reati (termine e sospensioni)
La Corte ha applicato i principi sulla prescrizione rilevando il termine ordinario (sei anni per i reati contestati), le eventuali proroghe per interruzioni e le sospensioni, concludendo che i reati risultavano prescritti al momento del deposito del ricorso; tale fattore ha inciso decisivamente sull'inammissibilita' dell'impugnazione.
Massime di principio
- In Cassazione non e' sufficiente proporre una diversa e plausibile ricostruzione dei fatti: occorre dimostrare che la motivazione di merito sia manifestamente illogica o illegittima.
- Quando l'impugnazione si fonda su indizi collegati, il ricorrente deve mostrare che le alternative prospettate sono impossibili o irragionevoli; altrimenti il giudizio di merito, se argomentato in maniera coerente, resta incontestato in sede di legittimità.
- Il Pubblico ministero ha interesse a ricorrere in Cassazione solo se l'impugnazione puo' condurre a un risultato pratico favorevole; la sopravvenuta prescrizione alla data di deposito del ricorso rende l'impugnazione inammissibile per mancanza di interesse.
- Nel valutare l'ammissibilita' di ricorsi basati su prova indiziaria, va sempre verificata la univocita' e la convergenza degli indizi: se gli indizi sono equivoci o non particolarmente gravi, essi non superano il dubbio ragionevole.
- E' fondamentale calcolare con attenzione i termini di prescrizione (inclusi effetti di interruzioni e sospensioni) prima di proporre ricorso, per evitare inammissibilita' per difetto di interesse.
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