Sentenza del 09/05/2018 n. 1931 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Irap - Presenza di un dipendente - Soggettività passiva - Esclusa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa soggettività passiva IRAP è stata esclusa. La mera presenza di un dipendente, quando limitata a un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive e senza un'organizzazione eccedente il minimo indispensabile, non è sufficiente a dimostrare l'autonoma organizzazione richiesta per l'imposizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, necessario per l'applicazione dell'IRAP, in presenza di un dipendente o collaboratore. La sentenza ha affermato che l'impiego non occasionale di un solo collaboratore addetto a mansioni di segreteria o meramente esecutive, di per sé, non integra un'autonoma organizzazione, purché non siano presenti ulteriori elementi organizzativi rilevanti.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L'IRAP è dovuta dal lavoratore autonomo solo se l'attività è svolta con un'autonoma organizzazione. L'utilizzo di un solo collaboratore con mansioni meramente esecutive o di segreteria, senza ulteriori fattori organizzativi significativi, non dimostra necessariamente tale requisito.
Massime di principio
- La presenza di un dipendente non comporta automaticamente l'assoggettamento del lavoratore autonomo all'IRAP.
- Un solo collaboratore impiegato in modo non occasionale per attività di segreteria o meramente esecutive, in assenza di ulteriori elementi organizzativi, normalmente non integra un'autonoma organizzazione.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva: occorre verificare mansioni, numero dei collaboratori, entità dei compensi, beni strumentali e apporto effettivo del lavoro altrui.
- L'esclusione dall'IRAP può venir meno se il personale svolge attività qualificata, autonoma o direttamente incidente sulla produzione del reddito, oppure se l'organizzazione complessiva supera il minimo indispensabile.
- Il principio è coerente con Cass. SS.UU. n. 9451/2016 e con Cass. n. 26417/2017 e n. 8189/2018.
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