Cassazione Penale, Ordinanza n. 26784/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando la natura generica e ripetitiva delle doglianze, l'inammissibile sovrapposizione tra censure sulla motivazione e violazione di legge, nonché la proposizione di un motivo nuovo non dedotto in appello. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste sono stati ritenuti integralmente ripetitivi e meramente assertivi, diretti non a denunciare vizi di legittimità della motivazione, ma a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove. Nel primo motivo i ricorrenti evocavano in modo improprio la violazione dell'art. 192 c.p.p. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi probatori; la Corte osserva che tali censure, attinenti alla motivazione, possono essere dedotte solo nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., e non possono essere veicolate attraverso i motivi di cui alle lettere b) o c). Nel terzo motivo, formulato in termini vaghi, veniva dedotta anche una questione nuova sull'entità della pena, non proposta in appello, con conseguente inammissibilità ex art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
Non può essere utilizzato come norma sostanziale per censurare la valutazione delle prove; le doglianze sulla motivazione vanno veicolate nei limiti propri dell'art. 606 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
I vizi di motivazione deducibili in cassazione sono solo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non una rivalutazione del merito o una critica alla semplice insufficienza argomentativa.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Non può essere usata per aggirare i limiti del motivo di cui alla lett. e) quando la censura riguarda in realtà la motivazione o la valutazione delle prove.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
La deduzione di inosservanza di norme processuali a pena di nullità non consente di trasformare in vizio processuale una doglianza che attiene sostanzialmente alla motivazione.
È inammissibile il motivo di ricorso nuovo, ossia non devoluto in precedenza con l'atto di appello.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili ricorsi che si limitino a riproporre la versione difensiva dei fatti o a chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio, se non denunciano specifici vizi logici o giuridici della sentenza impugnata.
- La dedotta violazione dell'art. 192 c.p.p. non consente di contestare direttamente l'apprezzamento delle prove: la censura deve essere ricondotta, se del caso, al vizio di motivazione nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione richiede l'allegazione di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non essendo sufficiente lamentarne la mera insufficienza o la diversa ricostruzione del fatto.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso nuovi rispetto alle doglianze formulate in appello, poiché il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per introdurre questioni non previamente devolute al giudice di merito.
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