Cassazione Penale, Sentenza n. 10471/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato la condanna, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Pistoia, per il reato di cui all'art. 589-bis, comma 4, c.p. L'imputato, alla guida in stato di alterazione per ebbrezza alcolica, urtava da tergo la bicicletta condotta da Biagi Guido causando lesioni gravissime poi evolutesi in decesso. Il ricorrente propone due motivi: (1) violazione degli artt. 132 e 133 c.p. e doglianza per mancanza/illogicità/contraddittorietà della motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, contestando che la gravità della condotta sia stata ritenuta solo in virtù di aspetti costitutivi del reato (il fatto che sia avvenuto il decesso); (2) violazione dell'art. 589-bis, comma 4, c.p. e dell'art. 122 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché illogicità/contraddittorietà della motivazione in relazione alla revoca della patente di guida (sostenendo che dovesse essere disposta la sospensione), con la censura che la Corte territoriale non abbia adeguatamente valorizzato elementi favorevoli quali giovane età, incensuratezza e avviamento al lavoro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione di gravità operata dai giudici di merito fosse adeguatamente motivata e non arbitraria: lo stato di ebbrezza non trascurabile ha impedito manovre di emergenza, la condotta è stata altamente imprudente e ha messo in pericolo anche i passeggeri trasportati, la velocità non era adeguata alle condizioni notturne e del luogo. Tali considerazioni hanno legittimato sia il diniego delle attenuanti generiche sia la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Perciò il ricorso non poteva prosperare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro tremila.
Norme richiamate
art. 132 c.p. (circostanze attenuanti)
La norma è richiamata nel contesto dell'eccezione di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano valutato correttamente i fatti e motivato il diniego delle attenuanti, perciò non vi è violazione della norma né motivazione manifestamente illogica.
art. 133 c.p. (determinazione della pena)
Richiamata nella censura sul trattamento sanzionatorio; la Cassazione ricorda che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in sede di legittimità solo se risultasse arbitraria o manifestamente illogica, cosa non ravvisata nel caso concreto.
art. 589-bis, comma 4; art. 122 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
La Corte ha ritenuto legittima la scelta della revoca della patente come sanzione amministrativa accessoria operata dalla Corte territoriale: la gravità della condotta (ebbrezza, velocità non adeguata, pericolo per terzi) giustificava la misura più afflittiva; la discrezionalità del giudice amministrativo/sanzionatorio è rispettata purché adeguatamente motivata, come avvenuto.
Massime di principio
- I giudizi sulla gravità della condotta, sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla determinazione delle sanzioni accessorie rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e possono essere sindacati dalla Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o arbitraria.
- La semplice circostanza che il fatto abbia avuto esito mortale non basta, da sola, a rendere illogica la valutazione della gravità; ciò che conta è se il giudice abbia motivato in modo congruo perché determinati elementi (ebbrezza, velocità, condizioni del luogo, presenza di passeggeri) aggravino la responsabilità.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche o la sostituzione della revoca con la sospensione della patente è necessario dimostrare che il giudice di merito non abbia considerato o abbia travisato elementi decisivi in favore del reo o che la motivazione sia contraddittoria/illogica.
- Le sanzioni amministrative accessorie (sospensione o revoca della patente) possono essere applicate in misura più afflittiva quando la condotta abbia posto un elevato rischio per la sicurezza pubblica; la valutazione comparativa tra fattori attenuanti e aggravanti deve emergere chiaramente dalla motivazione.
- In sede di Cassazione le censure di merito che si limitano a prospettare una diversa valutazione dei fatti, senza dimostrare carenze logiche nella motivazione, sono generalmente inammissibili.
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