Cassazione Penale, Ordinanza n. 21893/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un ricorso avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Spoleto del 28 gennaio 2025, emesso in materia di reclamo generico. Il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato. La Corte rileva che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi all’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che impone, a pena di inammissibilità, che il ricorso dell’imputato, e quindi anche del condannato, sia sottoscritto da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso è stato proposto senza tale difesa tecnica specializzata, esso è dichiarato inammissibile de plano. Ne consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ritenendosi non esclusi profili di colpa nella presentazione dell’impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano perché proposto personalmente dal condannato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall’art. 613, comma 1, c.p.p. per i ricorsi successivi al 3 agosto 2017. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p., non ravvisandosi l’assenza di colpa richiesta per escludere tale conseguenza.
Norme richiamate
il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
Per i ricorsi per cassazione proposti dopo il 3 agosto 2017 è necessaria la sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista; il ricorso personale dell’imputato o del condannato è quindi inammissibile.
il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato, inammissibile, de plano
La Corte può dichiarare inammissibile senza contraddittorio il ricorso affetto dal vizio rilevato in limine.
il ricorrente deve essere condannato ... al pagamento delle spese processuali e della somma ... di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo manchi ogni profilo di colpa.
data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017
La disciplina più rigorosa sulla sottoscrizione del ricorso per cassazione si applica ai provvedimenti e ai ricorsi successivi al 3 agosto 2017.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
non esulando profili di colpa nella presentazione dei ricorsi
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone la presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato o dal condannato, per gli atti soggetti al regime introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra un vizio rilevabile de plano e comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, di regola, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti assente ogni profilo di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
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