Cassazione Penale, Sentenza n. 23640/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la nullità della sentenza per violazione del principio di immutabilità del giudice (art. 179 comma 2 e 525 comma 2 c.p.p.), poiché la discussione si era svolta davanti al G.i.p. dott. Riggio mentre la decisione era stata pronunciata, dopo rinvio per repliche, dal G.i.p. dott. Aiello che non aveva assistito alla discussione né rinnovato le conclusioni delle parti. In secondo luogo era denunciata manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato contestato (art. 648-ter c.p.), sostenendo che mancava prova della consapevolezza della provenienza illecita dei beni e che Marino aveva agito solo in qualità di legale rappresentante senza partecipazione materiale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha affermato che il principio di immutabilità del giudice e quello di immediatezza si applicano anche al giudizio abbreviato quando le conclusioni sono state rese davanti a un giudice e la deliberazione avviene davanti a un altro giudice dopo rinvio. Il giudice subentrato doveva rinnovare la discussione anche in assenza di espressa richiesta delle parti; la mancata rinnovazione integrazione la nullità assoluta. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Palermo per il ulteriore corso del giudizio.
Norme richiamate
Norma sostanziale relativa al delitto contestato (ricezione di cose provenienti da delitto); nella sentenza è l'oggetto dell'accusa ma la pronuncia di Cassazione ha deciso sul profilo procedurale senza entrare nel merito della colpevolezza.
art. 525 comma 2 cod. proc. pen.
Principio di immutabilità del giudice: la deliberazione della sentenza deve essere pronunciata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento; la sua violazione determina nullità assoluta quando il giudice che delibera non ha assistito alla discussione.
art. 179 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato in combinato disposto con l'art. 525 c.p.p.; la Corte ha ritenuto che la composizione del giudice deliberante rispetto a quello che ha assistito alla discussione rileva ai fini della validità del procedimento.
Norma sul giudizio abbreviato; la Corte di appello aveva ritenuto che tale rito non richiamasse l'art. 525 c.p.p., ma la Cassazione ha comunque applicato il principio di immediatezza/immutabilità anche al rito abbreviato quando la discussione ha valore essenziale.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Criterio di censura della motivazione (contraddittorieta', incongruenza o manifesta illogicità) utilizzato dal ricorrente per il secondo motivo; Cassazione ha però ritenuto assorbito questo motivo dopo aver accolto la nullità procedurale.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alle nullità collegate all'intervento e all'assistenza dell'imputato: la mancata conoscenza da parte del giudice della deliberazione delle ragioni della difesa può integrare una nullità rilevante.
Richiamato dalla giurisprudenza per spiegare che la chiusura del dibattimento e la dichiarazione di chiusura da parte del presidente sono connesse all'attività di formazione della prova e alla responsabilità del giudice che ha assistito alla discussione.
Massime di principio
- Il principio di immutabilità del giudice (art. 525 c.p.p.) trova applicazione anche nel giudizio abbreviato quando la discussione orale delle parti costituisce momento essenziale: se la deliberazione è resa da un giudice che non ha assistito alla discussione, la sentenza è nulla.
- Se la discussione si è svolta davanti a un giudice e la decisione viene rinviata per repliche a successiva udienza tenuta da diverso giudice, il giudice subentrato deve rinnovare la discussione o comunque acquisire le conclusioni davanti a sé; non è sufficiente limitarsi a prendere atto di una rinuncia alle repliche.
- La mancata rinnovazione della discussione da parte del giudice cambiato integra una nullità assoluta che può condurre all'annullamento delle sentenze di primo grado e di appello e alla restituzione degli atti per nuovo giudizio.
- La rinuncia delle parti alle repliche dinanzi al nuovo giudice non sanifica automaticamente la violazione se il nuovo giudice non ha conosciuto le ragioni espresse nella discussione originale; l'obbligo di rinnovazione è del giudice, non della sola parte.
- In situazioni analoghe il difensore dovrebbe tempestivamente chiedere la rinnovazione della discussione o far verbalizzare la lettura delle conclusioni; tuttavia l'obbligo di rinnovazione sussiste comunque a carico del giudice anche in assenza di richiesta.
- Le questioni procedurali relative alla composizione del giudice deliberante possono assorbire i profili di merito: una nullità procedurale grave impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il merito sostanziale fino a che non venga rimosso il vizio procedurale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23407/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23408/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23409/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23410/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23411/2025 del 24/06/2025
- Sentenza penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23414/2025 del 24/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →