Cassazione Penale, Sentenza n. 50324/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente contestava l'insufficiente motivazione del decreto di convalida del sequestro probatorio (violazione degli artt. 253, comma 1, e 355, comma 2, c.p.p., nonche' degli artt. 5 e 8 del d.lgs. 74/2000): il decreto rinviava per relationem al verbale di sequestro e all'informativa della Guardia di Finanza senza fornire una valutazione critica degli atti richiamati; inoltre si deduceva la mancata trasmissione agli organi competenti degli atti sottoposti a sequestro (art. 324 c.p.p. e art. 309 c.p.p.). In sostanza si denunciava che la motivazione era meramente formale, proveniente da un modulo prestampato, e non attestava la reale cognizione e la valutazione degli elementi probatori necessari a dimostrare il fumus commissi delicti e le finalita' probatorie del vincolo reale.
La decisione
Il ricorso e' stato accolto nei limiti esposti: la Corte ha ritenuto che il decreto di convalida, motivato per relationem con l'uso di un modulo prestampato, non conteneva la sufficiente valutazione critica degli atti richiamati in relazione alle concrete finalita' probatorie; peraltro l'informativa della GdF conteneva elementi idonei a descrivere il fumus ma mancava la rappresentazione delle finalita' investigative perseguito con il sequestro e la dimostrazione della valutazione critica del P.M. Conseguentemente e' stata annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di convalida del sequestro emesso il 1/06/2023. Il secondo motivo e' stato assorbito.
Norme richiamate
impone l'obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio; la motivazione deve consentire di ritenere sussistente il fumus commissi delicti, la relazione tra la cosa e il reato e la finalita' probatoria dell'intervento
riferito alla possibilita' di annullamento per carenza di motivazione o per vizi formali nei provvedimenti di convalida
disciplina la trasmissione degli atti della polizia giudiziaria al pubblico ministero e le modalita' di esercizio delle attivita' istruttorie; il vizio lamentato riguarda la mancata trasmissione o corretta disponibilita' degli atti
norme sul pubblico ministero; richiamata nella critica alla condotta procedimentale del P.M. nella fase di convalida
norme penali tributarie (fatti e fattispecie contestate): la documentazione contabile sequestrata era ritenuta pertinente a ipotesi di fatture per operazioni inesistenti e evasione fiscale
richiamato come riferimento alle finalita' probatorie dell'acquisizione dei beni e all'elenco delle ragioni che giustificano l'acquisizione
art. 42 Cost.
richiamato in relazione al bilanciamento fra interesse pubblico alla investigazione e diritto del singolo alla proprieta', e al principio di proporzionalita' della misura
Primo Protocollo Aggiuntivo alla CEDU
invocato per il principio del giusto equilibrio tra interessi pubblici e tutela dei beni patrimoniali dell'individuo; influisce sulla valutazione della motivazione e della proporzionalita' del sequestro
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve indicare il fumus commissi delicti, la relazione qualificata tra la res e il reato e le finalita' probatorie perseguite; la motivazione richiesta varia in funzione della natura del bene, del nesso con il reato e dello stadio processuale
- La motivazione 'per relationem' e' ammissibile, ma il pubblico ministero deve dimostrare di aver preso cognizione sostanziale e di aver valutato criticamente gli atti richiamati; la valutazione richiesta e' tanto piu' pregnante quanto piu' indiretto e incerto e' il nesso tra bene e reato o quanto piu' rilevanti sono i diritti costituzionali compressi
- L'uso di moduli prestampati non e' di per se' invalidente, purche' il contenuto complessivo del provvedimento, anche attraverso gli atti richiamati, renda effettiva e concreta la motivazione richiesta dalla legge
- Nelle fasi iniziali delle indagini puo' essere sufficiente una motivazione meno dettagliata (indicazione della norma, tempo, luogo e sommaria enunciazione del fatto), ma non sono ammesse formule meramente stereotipate o assenti che impediscano il controllo giurisdizionale
- Se il sequestro riguarda l'estrazione di copie con restituzione degli originali, l'onere motivazionale puo' essere attenuato rispetto al sequestro che comporta spossessamento duraturo; tuttavia va sempre spiegata la necessita' probatoria della misura
- In caso di carenza motivazionale o di mancata valutazione critica degli atti richiamati, il provvedimento di convalida puo' essere annullato; pertanto il difensore che impugna deve porre l'accento sulla mancata valutazione critica e sulla sproporzione/profilo formale del provvedimento
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