Cassazione Penale, Ordinanza n. 21679/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello ha confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta per operazioni dolose e bancarotta documentale semplice. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, ma il testo non ne specifica il contenuto analitico; dalla motivazione emerge che le censure miravano, in sostanza, a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del merito delle prove, senza dedurre specifici travisamenti probatori. La Corte di cassazione rileva inoltre che la motivazione della sentenza impugnata non presentava carenze o illogicità macroscopiche né un'errata applicazione della legge penale. Viene richiamato anche il principio per cui non è possibile superare i limiti dell'ammissibilità delle doglianze sulla motivazione invocando l'inosservanza di norme processuali, in assenza di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità o decadenza.
Norme richiamate
La sentenza impugnata aveva ravvisato la bancarotta fraudolenta per operazioni dolose; la Cassazione non entra nel merito della qualificazione, limitandosi a rilevare l'assenza di errori di diritto e il carattere meramente rivalutativo delle censure.
La sentenza impugnata aveva ravvisato anche la bancarotta documentale semplice; il ricorso non evidenzia vizi di legge o motivazione idonei a scalfire la conferma di merito.
Le doglianze che chiedono una diversa lettura del materiale probatorio non sono deducibili in cassazione se non si allega un concreto travisamento della prova o un vizio riconducibile ai casi consentiti dal motivo di ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito, chiedendo una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo quando si denunci l'errata trasposizione nel ragionamento del giudice di un dato probatorio che deve essere verificato nella sua effettiva esistenza, non già nel suo significato valutativo.
- La censura sulla motivazione non può essere veicolata, di regola, come violazione di norme processuali se manca una specifica sanzione processuale prevista per l'atto o il vizio dedotto.
- Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione non manifestamente illogica e non emergono errori di diritto, le doglianze meramente dissenzienti rispetto alla ricostruzione del merito sono inammissibili in cassazione.
Come è indicizzato
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