Cassazione Penale, Ordinanza n. 24082/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione tra diverse sentenze di condanna emesse nei confronti del medesimo soggetto e aveva rideterminato la pena complessiva in anni ventitré di reclusione. Il condannato ricorreva per cassazione tramite il difensore deducendo violazione degli artt. 125 comma e c.p.p., 81 c.p. e 27 Cost. Sosteneva che la determinazione della pena in continuazione si fondasse su un presupposto erroneo, ossia che egli avesse svolto il ruolo di corriere nell’associazione criminosa, mentre il suo ruolo sarebbe stato diverso, di membro qualificato. Da tale diversa qualificazione pretendeva di trarre la conseguenza che il reato associativo non fosse omogeneo rispetto ai fatti giudicati in precedenza e che, quindi, non fosse applicabile un identico trattamento sanzionatorio per i delitti satellite. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure non fossero sviluppate in modo comprensibile ed efficace per incrinare il ragionamento del giudice dell’esecuzione, specie quanto alla concreta dosimetria dell’aumento di pena per il capo indicato nel provvedimento, e che mancasse una critica specifica sulla misura della pena in continuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il motivo, pur contestando la ricostruzione del ruolo del condannato nell’associazione e la conseguente omogeneità dei fatti ai fini della continuazione, non era articolato in modo idoneo a incidere sul percorso logico-giuridico del giudice dell’esecuzione. In particolare, non era chiaro in che modo le contestazioni sul ruolo associativo si riflettessero sulla concreta determinazione dell’aumento di pena, né era stata formulata una critica specifica alla misura dell’aumento. Per effetto dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come parametro formale della doglianza, ma il motivo è ritenuto comunque non comprensibile e inefficace
richiamato in relazione alla continuazione e al trattamento sanzionatorio dei delitti satellite
art. 27 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla pena, senza incidenza decisiva nel giudizio di inammissibilità
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento della somma alla cassa delle ammende
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per il criterio che consente l’ulteriore condanna pecuniaria in assenza di elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento del giudice dell’esecuzione in materia di continuazione, la censura deve essere specifica, comprensibile e logicamente ancorata alla concreta determinazione della pena; doglianze generiche o astratte non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
- La contestazione del ruolo del condannato all’interno di un sodalizio criminoso, per incidere sul trattamento sanzionatorio in continuazione, deve mostrare in modo chiaro il nesso tra l’asserito errore ricostruttivo e la misura dell’aumento di pena applicato ai singoli episodi.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente, anche al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
- Quando il ricorso non sviluppa una critica efficace al ragionamento del giudice dell’esecuzione, la Corte di cassazione non entra nel merito della rideterminazione della pena in continuazione.
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