Ordinanza n. 175/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione quinta) n.-OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza breve del TAR Sicilia, Sezione quinta, di reiezione del ricorso contro un provvedimento di autotutela nell’ambito di una selezione pubblica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza breve del TAR che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della relativa efficacia. Dalla motivazione emerge che l’impugnazione riguarda un provvedimento di autotutela adottato nell’ambito di una selezione pubblica, contestato sotto il profilo della carenza di interesse pubblico, della violazione dei principi di partecipazione e par condicio e della lesione del legittimo affidamento maturato in relazione alla prospettiva di assunzione. Le medesime censure erano state già esaminate, in sede cautelare, dal CGARS in un diverso appello proposto contro la stessa sentenza.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia della sentenza appellata. Il Collegio ha condiviso le motivazioni di una precedente ordinanza cautelare resa in relazione a un diverso appello contro la medesima sentenza: il provvedimento di autotutela appariva, al sommario esame, motivato quanto all’interesse pubblico e rispettoso dei principi generali di partecipazione e par condicio propri delle selezioni pubbliche; inoltre, non risultava formato un legittimo affidamento sull’assunzione, poiché la procedura selettiva non era ancora esaurita. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; nel caso concreto, il giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione richiesta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dei presupposti per l’oscuramento dei dati personali nel provvedimento diffuso.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento disposto dalla Segreteria.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata non può essere concessa quando, al sommario esame proprio della fase, il provvedimento di autotutela risulti motivato in ordine all’interesse pubblico perseguito e coerente con i principi di partecipazione e par condicio che governano le selezioni pubbliche.
- Nell’ambito di una procedura selettiva non ancora esaurita, la mera prospettiva di assunzione non determina, di regola, la formazione di un legittimo affidamento tutelabile sulla stabilità dell’esito o sull’assunzione.
Come è indicizzato
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