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Sentenza

Sentenza n. 1837/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento 1) dell’esito della prova scritta svolta il 23.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive; 2) dell’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; 3) della prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso del ricorrente; g) l’avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02” limitatamente al risultato della ricorrente; h) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; i) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; l) la Nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; m) l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n. le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; per l’accertamento del diritto della ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarata idonea e ammessa al successivo step procedurale; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.

Giustizia amministrativa202515428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta e avviso di pubblicazione degli esiti di un concorso pubblico, nonché gli atti connessi, limitatamente alla valutazione di alcuni quesiti e al conseguente giudizio di inidoneità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni e organismo ausiliario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante al concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, aveva conseguito 19 punti, a fronte della soglia di idoneità fissata dalla lex specialis in 21 punti. Ha contestato la correttezza delle risposte individuate dalla commissione per i quesiti n. 12, relativo alla comprensione di un brano sull'elaborazione del linguaggio cubista da parte di Picasso, n. 17, relativo al sinonimo di "indulgenza", e n. 29, relativo alle modalità con cui viene comunicato l'importo del diritto di copia ai sensi del d.m. n. 44 del 2011. Ha sostenuto di avere fornito, per tali quesiti, risposte corrette diverse da quelle ritenute esatte dalla commissione, chiedendo l'annullamento degli esiti, il riesame e la rettifica in aumento del punteggio, nonché l'ammissione alla fase successiva. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha anzitutto riconosciuto la legittimazione passiva di tutte le amministrazioni intimate: della Commissione Interministeriale Ripam, quale soggetto che aveva adottato gli atti della procedura; del Ministero della Giustizia, quale amministrazione beneficiaria della graduatoria e futuro datore di lavoro dei vincitori; e di Formez PA, quale ente incaricato di compiti ausiliari previsti dal bando. Quanto al quesito n. 17, il giudizio è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione aveva già rettificato in autotutela il punteggio della candidata in aumento. Le censure relative ai quesiti n. 12 e n. 29 sono state invece respinte perché infondate, mediante richiamo ai precedenti della stessa Sezione che avevano individuato come corretta la risposta indicata dalla commissione. Anche dopo la rettifica del quesito n. 17, il punteggio della ricorrente era pari soltanto a 20/30, inferiore alla soglia di 21 punti: mancava quindi la prova di resistenza, non potendo l'eventuale accoglimento delle censure sui quesiti residui condurre all'ammissione alla fase successiva secondo quanto accertato dal giudice. Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in complessivi euro 1.000 oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    "il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata"

    Consente la definizione immediata del giudizio con sentenza semplificata quando il contraddittorio e l'istruttoria risultano completi e siano state osservate le formalità previste.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente, nella sentenza in forma semplificata, una motivazione sintetica mediante il richiamo a precedenti conformi, utilizzato dal TAR per le censure relative ai quesiti n. 12 e n. 29.

  • d.m. Ministero della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44

    La disposizione è richiamata quale parametro normativo del quesito n. 29 concernente la comunicazione dell'importo del diritto di copia; il TAR ha ritenuto corretta la risposta individuata dalla commissione, richiamando un proprio precedente.

Massime di principio

  • La legittimazione passiva nel contenzioso concorsuale sussiste in capo sia all'amministrazione che beneficia degli effetti della graduatoria e instaura il rapporto di servizio, sia al soggetto che ha adottato gli atti della procedura, sia all'ente incaricato di compiti ausiliari previsti dal bando, quando le rispettive attività siano direttamente collegate agli atti impugnati.
  • La rettifica in autotutela del punteggio di una prova concorsuale, intervenuta nel corso del giudizio e richiesta o accettata dal candidato, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla specifica censura relativa al quesito rettificato.
  • Nel contenzioso concorsuale, anche l'accertamento dell'erroneità della valutazione di singoli quesiti deve essere valutato alla luce della prova di resistenza: il ricorso non può condurre all'ammissione alla fase successiva se, anche considerando il punteggio già rettificato in favore del candidato, non risulta raggiunta la soglia minima di idoneità.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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