Cassazione Penale, Sentenza n. 37695/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Minutolo impugnava l'ordinanza di riesame che aveva escluso la gravità indiziaria per quasi tutte le contestazioni a suo carico, lasciandola sussistere solo per i capi 30) e 34) (due ipotesi di falso in atto pubblico), e rideterminando la misura interdittiva da 12 a 4 mesi. I motivi di Minutolo denunciavano: vizio di motivazione ai sensi dell'art. 125 c.3 cod. proc. pen. (scarso esame critico delle doglianze), errata interpretazione delle funzioni del dirigente comunale con conseguente esclusione dei reati di falso, carenza dell'elemento soggettivo, contraddittorietà rispetto alle intercettazioni e censure specifiche sui singoli capi di imputazione. Il Procuratore della Repubblica proponeva appello per ritenuto vizio di motivazione del riesame, errata valutazione delle risultanze investigative, lettura parziale delle intercettazioni e contestuale esclusione del reato di frode nelle pubbliche forniture per mancanza di condotte ingannatorie.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse: la misura interdittiva era cessata per scadenza del termine (4 mesi), e pertanto l'accoglimento del ricorso non avrebbe prodotto un'immediata ricaduta favorevole per i ricorrenti. Il giudice ha ritenuto che Minutolo non abbia dedotto alcun interesse residuo all'esame nel merito e che il Procuratore della Repubblica non abbia specificato la perdurante attualità delle esigenze cautelari dopo la cessazione della misura. Per tali ragioni i motivi non sono stati esaminati nel merito. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; Minutolo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di motivazione adeguata in materia cautelare; il ricorso contestava la carenza motivazionale del riesame ma il Collegio ha disposto l'inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse senza entrare nel merito della motivazione stessa
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede presunzioni circa esigenze cautelari per talune fattispecie; la Corte osserva che il pubblico ministero che impugna l'esclusione della gravità indiziaria deve indicare l'attualità delle esigenze cautelari, salvo che la misura riguardi reati per i quali opera la presunzione di cui a questo comma
Massime di principio
- La cessazione temporale di una misura cautelare (es. per scadenza del termine) può determinare la sopravvenuta carenza d'interesse dei ricorsi avverso l'ordinanza cautelare: se dall'accoglimento non deriverebbe un'immediato vantaggio concreto, il ricorso è inammissibile
- Il ricorrente che impugna un provvedimento cautelare deve dedurre e dimostrare un interesse attuale e concreto a far valere il motivo: non è sufficiente il generico interesse a una pronuncia favorevole sul "fumus" dell'accusa
- Il pubblico ministero che impugni l'esclusione o la riduzione delle esigenze cautelari deve specificare perché tali esigenze perdurano dopo la cessazione della misura; l'omissione di tale deduzione può determinare inammissibilità per mancanza di interesse
- Quando il riesame modifica la gravità indiziaria con riduzione dei capi per cui sussiste il fumus, il processo cautelare resta autonomo rispetto al merito: le questioni sul merito dell'imputazione possono rimanere non decise se manca un interesse attuale al ricorso
- Le censure di mera carenza motivazionale devono essere proposte dimostrando che la rettifica comporterebbe effetti immediati e concreti; altrimenti il giudice può non entrare nel merito e dichiarare inammissibile il ricorso
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