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Ordinanza

Ordinanza n. 1551/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione dell’efficacia del decreto di revoca nulla osta al lavoro subordinato flussi di ingresso 2024 modello b/b2020.

Giustizia amministrativa202603109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato relativo ai flussi di ingresso 2024, modello B/B2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La questione riguarda l'applicabilità dell'istituto dell'attesa occupazione a uno straniero entrato regolarmente in Italia che, per ragioni non imputabili a lui, non abbia potuto formalizzare il rapporto di lavoro originario e abbia successivamente reperito una nuova e concreta occupazione. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità della revoca per l'interpretazione eccessivamente rigorosa dell'istituto, non adeguata alle peculiarità della vicenda, nonché la necessità di una valutazione concreta e proporzionata della sua posizione, considerando l'effettivo inserimento lavorativo, economico e sociale e il suo comportamento volto alla regolarizzazione. A sostegno ha prodotto il contratto di lavoro, la comunicazione di proroga, i cedolini paga e la Certificazione Unica 2026.

La decisione

Nella fase cautelare il TAR ha ritenuto sussistenti sufficienti profili di fumus boni iuris. Pur rilevando che l'orientamento prevalente collega l'attesa occupazione alla perdita di un posto di lavoro nell'ambito di un rapporto già validamente instaurato, il Collegio ha valorizzato l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale secondo cui merita tutela anche lo straniero entrato regolarmente, che abbia agito in buona fede, non abbia potuto formalizzare per causa non imputabile il rapporto originario e abbia reperito una nuova effettiva opportunità lavorativa. Ne deriva, secondo il giudice, l'obbligo dell'Amministrazione di svolgere una valutazione concreta, non automatica e proporzionata, tenendo conto del comprovato radicamento lavorativo e dell'inserimento nel tessuto economico e sociale, alla luce dei principi di ragionevolezza e tutela dell'affidamento. La documentazione prodotta è stata ritenuta idonea a dimostrare un rapporto di lavoro effettivo e stabile, distinguendo il caso da richieste meramente esplorative. È stato inoltre riconosciuto il periculum in mora, poiché l'esecuzione della revoca avrebbe potuto determinare la perdita della possibilità di soggiornare regolarmente in Italia, l'interruzione del rapporto di lavoro, il rischio di espulsione e la vanificazione del percorso di integrazione. Il TAR ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, fissando l'udienza pubblica di merito al 12 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella valutazione della posizione dello straniero entrato regolarmente in Italia, l'Amministrazione non può applicare in modo automaticamente preclusivo l'istituto dell'attesa occupazione quando il rapporto di lavoro originario non sia stato formalizzato per causa non imputabile all'interessato e questi abbia reperito una nuova concreta opportunità lavorativa.
  • La verifica amministrativa deve essere concreta e proporzionata e deve considerare la buona fede dello straniero, il comprovato inserimento lavorativo ed economico-sociale, il carattere effettivo e stabile della nuova occupazione e le iniziative intraprese per regolarizzare la posizione.
  • La produzione di contratto di lavoro, comunicazioni relative alla prosecuzione o proroga del rapporto, cedolini paga e certificazione fiscale può dimostrare un radicamento lavorativo concreto, distinguendo la posizione dell'interessato da una richiesta meramente esplorativa.
  • In sede cautelare, il rischio di perdita del soggiorno regolare, interruzione del rapporto di lavoro, espulsione e vanificazione del percorso di integrazione può integrare un pregiudizio grave e irreparabile; nel bilanciamento degli interessi può prevalere l'esigenza di conservare lo status quo e consentire il riesame amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PA

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