Cassazione Civile, Ordinanza n. 31473/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente aveva proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, contro la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva respinto l'appello avverso la decisione di primo grado. La lite riguardava provvedimenti del Comune con cui era stata negata l'applicazione della riduzione dell'IMU del 50% prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 504/1992, per le annualità 2015 e 2016, relativamente a porzioni di fabbricati asseritamente inagibili di proprietà della contribuente. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere conciliato la controversia con il Comune, e l'ente locale ha aderito alla rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta a seguito di conciliazione tra le parti e, con adesione del Comune, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, precisando che tale misura non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
è la norma invocata dalla contribuente per ottenere l'agevolazione fiscale in relazione a fabbricati inagibili
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto la disciplina dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte
Massime di principio
- In caso di rinuncia al ricorso per cassazione intervenuta a seguito di conciliazione tra le parti, il giudizio deve essere dichiarato estinto, con regolazione delle spese secondo le determinazioni della Corte.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 è misura eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche in caso di rinuncia al ricorso.
- Le disposizioni sanzionatorie o lato sensu aggravatorie in materia processuale non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31435/2024 del 07/12/2024
- ordinanza_civile · 7 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31436/2024 del 07/12/2024
- ordinanza_civile · 7 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31437/2024 del 07/12/2024
- ordinanza_civile · 7 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31438/2024 del 07/12/2024
- ordinanza_civile · 7 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31439/2024 del 07/12/2024
- ordinanza_civile · 7 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31440/2024 del 07/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →