Cassazione Penale, Ordinanza n. 19517/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di rapina impropria consumata. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il fatto dovesse essere qualificato come tentata rapina impropria, perché non vi sarebbe stata la sottrazione della res, essendo intervenuti gli addetti alla sorveglianza prima che l'agente ne acquisisse il possesso. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, comma primo, n. 4, c.p., assumendo che il bene sottratto avesse valore modesto. Con il terzo motivo ha censurato l'eccessività della pena, in particolare per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, ed è stato comunque ritenuto manifestamente infondato, poiché per la consumazione della rapina impropria è sufficiente la sottrazione della cosa mobile altrui, senza che sia necessario il conseguimento del possesso, restando irrilevante l'intervento del personale di vigilanza che impedisca solo la successiva autonoma disponibilità del bene. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, perché l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un pregiudizio lievissimo e di valore economico pressoché irrisorio, circostanza non dimostrata e non adeguatamente allegata dal ricorrente. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, essendo legittimo il diniego delle attenuanti generiche in presenza di motivazione congrua e anche solo dell'assenza di elementi positivi, potendosi valorizzare i precedenti penali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, comma primo, n. 4 c.p.
L'attenuante richiede un danno di speciale tenuità, inteso come pregiudizio lievissimo e di valore economico pressoché irrisorio.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche con l'assenza di elementi positivi e con il rilievo dei precedenti penali.
Massime di principio
- Ai fini della consumazione della rapina impropria non è necessario che l'agente abbia acquisito il possesso pieno e autonomo della cosa sottratta: è sufficiente la sottrazione del bene, mentre l'intervento del personale di vigilanza può incidere solo sulla successiva disponibilità del bene e non esclude la consumazione.
- La censura di legittimità è inammissibile se non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre la propria tesi senza confutare le argomentazioni decisive del giudice di merito.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede la prova di un pregiudizio estremamente modesto, pressoché irrisorio; in mancanza di dati certi sul valore del bene, il diniego è legittimo.
- Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica ma congrua, anche in ragione della sola mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato e della presenza di precedenti penali.
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