Cassazione Civile, Ordinanza n. 05628/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritta dalla ricorrente e dal difensore, e dell'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese, richiamando l'art. 391 c.p.c., comma 4.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio di appalto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in un Comune. Un lavoratore, già dipendente dell'impresa uscente addetta al servizio, aveva agito per ottenere il riconoscimento del diritto all'assunzione da parte della società subentrante, invocando la clausola sociale prevista dall'art. 6 del c.c.n.l. per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali FISE, richiamata dal capitolato speciale d'appalto. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, accertando che il lavoratore aveva l'anzianità richiesta, che l'organigramma della precedente appaltatrice era stato comunicato tardivamente alla subentrante e che quest'ultima non aveva proceduto all'assunzione, condannandola ad assumere il lavoratore a tempo indeterminato e a corrispondergli le retribuzioni maturate dall'8.11.2016 fino all'effettiva assunzione. La società subentrante ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, notificata alla controparte, che l'ha accettata per iscritto.
Norme richiamate
art. 6 c.c.n.l. per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali FISE
espressamente richiamato dall’art. 22 del Capitolato speciale d’appalto
la clausola sociale è stata intesa dalla Corte territoriale come fonte del diritto del lavoratore al passaggio alle dipendenze dell'impresa subentrante, senza limitazione al singolo cantiere e anche a prescindere dagli inadempimenti della precedente appaltatrice o della stazione appaltante
art. 22 del Capitolato speciale d’appalto
espressamente richiamato dall’art. 22 del Capitolato speciale d’appalto
il capitolato recepiva la disciplina contrattuale collettiva sulla clausola sociale, rilevante per il diritto all'assunzione del lavoratore
Con memoria ex art. 380 bis c.p.c.
è il veicolo processuale mediante il quale è stata depositata la rinuncia al ricorso
la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
la rinuncia determina l'estinzione del giudizio di cassazione
ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
regola gli effetti processuali della rinuncia e, nel caso, impedisce la pronuncia sulle spese quando vi è accettazione della controparte
non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c.
in presenza di rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente sottoscritta dalla parte e dal difensore e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non deve pronunciarsi sulle spese secondo la disciplina richiamata dall'art. 391 c.p.c.
- Quando una clausola sociale collettiva è richiamata nel capitolato di appalto, essa può fondare il diritto del lavoratore al passaggio alle dipendenze dell'impresa subentrante, secondo l'interpretazione data dal giudice di merito, anche indipendentemente dalle responsabilità dell'impresa uscente o della stazione appaltante.
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