Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27629/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di assoluzione per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. pronunciata dalla Corte d'appello di Trento (sez. distaccata di Bolzano). Ha contestato l'esclusione dell'"abitualità" ostativa all'applicazione della causa di non punibilità, sostenendo che l'imputata fosse gravata da un precedente specifico per furto aggravato (art. 628 cod. pen.) e da altre condanne (art. 341-bis e art. 351 cod. pen.) e che il certificato dei carichi pendenti, allegato al ricorso per Cassazione, dimostrerebbe ulteriori reati della stessa indole (furti e rapine) che configurerebbero comportamento seriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello che aveva escluso rilievo probatorio alle generiche dichiarazioni della gerente del supermercato non accertate nel giudizio di merito e che aveva considerato la presenza di precedenti specifici insufficiente a provare l'abitualità ostativa ex art. 131-bis. La Corte di Cassazione ha inoltre rilevato che il certificato dei carichi pendenti, pur allegato al ricorso, non era stato prodotto nel corso del giudizio di appello e quindi non poteva essere fatto valere per la prima volta in Cassazione; l'introduzione di documenti o circostanze che non hanno costituito oggetto di accertamento in sede di merito determina l'inammissibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il comma 3 tipizza i casi di "abitualità" che ostano all'applicazione della causa, richiedendo una pluralità di reati della stessa indole e configurando un profilo soggettivo tassativo (comportamenti seriali, delinquente abituale/professionale/per tendenza).

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena e, richiamato in dottrina e giurisprudenza, è richiamato per indicare che la valutazione della particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.

  • art. 110, art. 56, art. 624, art. 625 n.7 cod. pen.

    Norme penali applicate nel procedimento di merito: art.110 (concorso di persone nel reato), art.56 (tentativo), art.624 (furto) e art.625 n.7 (circostanze aggravanti richiamate nella sentenza di primo grado).

  • art. 628, art. 341-bis, art. 351 cod. pen. (precedenti citati)

    Norme riferite alle pregresse condanne o imputazioni della resistente: art.628 (furto aggravato), art.341-bis e art.351 (delitti di cui risultano condanne menzionate nel ricorso); tali precedenti sono stati richiamati dal ricorrente per sostenere l'abitualità, ma non erano stati utilizzati nei gradi di merito con idonea documentazione processuale.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 13681/2016

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che il concetto di abitualità previsto dall'art. 131-bis comma 3 ha carattere tassativo, deve essere letto nel contesto della riforma e indica comportamenti seriali; l'abitualità si concretizza in presenza di pluralità di illeciti della stessa indole diversi da quello oggetto del processo.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 57355/2018 (PMT Kouider)

    Principio secondo cui il giudizio sulla tenuità del fatto non può fondarsi su elementi che non hanno costituito oggetto di accertamento giudiziale nel processo di merito; dichiarazioni o fatti non accertati nel giudizio non possono essere utilizzati per escludere la particolare tenuità.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (art.133 cod. pen.).
  • Il profilo dell'"abitualità" ostativo all'applicazione della causa è tassativo: occorre prova di pluralità di illeciti della stessa indole diversi da quello oggetto del processo; non basta la sola presenza di precedenti non specifici.
  • Il giudice di merito non può basare il suo giudizio su elementi non acquisiti e non accertati nel processo (dichiarazioni generiche di terzi prive di riscontro giudiziale).
  • In Cassazione non è ammissibile introdurre come novità documenti o circostanze che non siano stati prodotti o dibattuti nei gradi di merito; il certificato dei carichi pendenti deve essere prodotto e fatto valere nel procedimento di merito se si intende che abbia efficacia ostativa.
  • Se il ricorrente intende contestare l'applicazione di art. 131-bis per abitualità, deve portare in giudizio elementi probatori concreti e pertinenti già nei gradi di merito (documentazione ufficiale, sentenze/condanne), altrimenti il motivo è destinato a essere inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.