Cassazione Penale, Sentenza n. 477/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare in carcere ai sensi dell'art. 715, comma 6, c.p.p., sostenendo che la domanda di estradizione e la documentazione prevista non sarebbero pervenute entro i 40 giorni previsti dall'arresto provvisorio del 13 giugno 2023. Il ricorrente lamentava in particolare l'assenza di indicazione della data di ricezione presso il Ministero della Giustizia e degli Affari Esteri e la mancata disponibilità della documentazione originale entro il termine, rilevando che la comunicazione del Ministero della Giustizia del 31/07/2023 non chiariva quando la documentazione fosse effettivamente pervenuta
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la documentazione estradizionale era stata trasmessa telematicamente e ricevuta in data 11 luglio 2023, entro i 40 giorni dall'arresto provvisorio del 13 giugno 2023, per cui l'art. 715, comma 6, c.p.p. non si applica. La Corte ha affermato il principio secondo cui l'onere dello Stato richiedente è assolto con qualsiasi modalità di trasmissione che garantisca affidabilità e conformità agli originali (incluse le trasmissioni elettroniche o via canali diplomatici/prassi consolidate), salvo che la modalità adottata metta seriamente in dubbio l'autenticità o la provenienza. Ha altresì dichiarato irrilevante l'assenza dell'originale alla data di scadenza del termine. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone l'invio del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti
Norme richiamate
art. 715, comma 6, cod. proc. pen.
Prevede la revoca della misura cautelare se la domanda di estradizione e i documenti non pervengono nei termini; la Corte interpreta che il termine è soddisfatto anche da trasmissione telematica o altra via documentabile, purché affidabile
art. 16, Convenzione Europea sull'estradizione (13 dicembre 1957)
Stabilisce il criterio di decorrenza del termine dall'arresto provvisorio; la Corte lo utilizza per calcolare i 40 giorni a partire dal 13 giugno 2023
art. 12 Convenzione Europea sull'estradizione e Protocolli (Secondo e Quarto Protocollo)
Consente, oltre alla via diplomatica, forme concordate di trasmissione; il Quarto Protocollo (art.6) ammette trasmissioni elettroniche o altri mezzi documentabili garantendo autenticità
Norma citata per elencare i documenti usualmente previsti nella richiesta estradizionale; la Corte osserva che la documentazione telematica può sostituire l'originale ai fini del termine
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di trasmettere il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario se il destinatario è sottoposto a custodia; la Corte ordina tale trasmissione
Massime di principio
- La trasmissione telematica o mediante altri canali documentabili della domanda di estradizione soddisfa il termine previsto dall'art. 715 c.p.p. se garantisce affidabilità e conformità agli originali
- Non è necessario che l'originale fisico sia pervenuto entro il termine dei 40 giorni, salvo che la modalità usata sollevi seri dubbi sull'autenticità o provenienza della documentazione
- L'onere della prova del mancato perfezionamento della domanda entro i termini grava su chi deduce l'inefficacia della misura (ossia il ricorrente)
- Le prassi consolidate tra Stati e i canali diplomatici o elettronici riconosciuti dai Protocolli della Convenzione Europea possono essere considerati validi mezzi di trasmissione
- In giudizio di legittimità la Corte può confermare la correttezza della decisione anche prescindendo dalle specifiche motivazioni formali del giudice di merito, se il risultato è comunque corretto secondo i presupposti di diritto
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