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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8880/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Corcosol S.p.A. ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Avellino che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revoca dell'ordinanza del 30/09/2020 che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il reclamo della persona offesa avverso l'archiviazione disposta dal GIP. La ricorrente deduceva: (i) violazione e questione di legittimità costituzionale dell'art. 410-bis c.p.p. nella parte in cui non consente impugnabilità delle ordinanze che dichiarano inammissibile il reclamo della persona offesa quando vi sia stato vizio del contraddittorio (mancata notifica dell'avviso di udienza e impossibilità di depositare memorie fino a cinque giorni prima); sostiene che la notificazione era stata eseguita a persona diversa (Pasquale Troisi) e che la società, pur avendo chiesto di essere avvisata ai sensi dell'art. 408 c.p.p., è stata privata della possibilità di opporsi all'archiviazione; (ii) abnormità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, che avrebbe dato valutazioni inconciliabili sulla qualità di persona offesa della società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 410-bis c.p.p., richiamando l'orientamento secondo cui gli ordini emessi ai sensi dell'art. 410-bis sul reclamo della persona offesa avverso l'archiviazione non sono impugnabili in cassazione. Ha inoltre escluso che il presunto vizio motivazionale (abnormità/contraddittorietà) fosse idoneo a consentire l'impugnazione. Ha poi osservato l'irricevibilità delle conclusioni trasmesse tardivamente (termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 23 d.l. 137/2020 conv. dalla legge 176/2020). Per effetto della declaratoria di inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 410-bis cod. proc. pen.

    Regola la procedura di reclamo della persona offesa contro l'archiviazione; secondo la giurisprudenza citata e la Corte la ordinanza emessa ai sensi di tale norma che dichiara inammissibile il reclamo non è impugnabile in cassazione

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176

    Previsioni emergenziali sui termini di deposito nel procedimento di legittimità: il termine del quinto giorno antecedente l'udienza per il deposito delle conclusioni ha natura perentoria; conseguentemente atti depositati oltre il termine non rendono la parte costituita

  • art. 408 cod. proc. pen.

    Norma sulla comunicazione alla persona offesa dell'avviso di udienza per l'archiviazione; la ricorrente aveva invocato di aver chiesto tale avviso ma la Corte non ha ritenuto che la violazione costituisse base per cassazione rispetto all'impugnabilità del provvedimento ai sensi dell'art. 410-bis

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di diritto di difesa; la Corte osserva che il secondo comma di tale articolo garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, ma non impone una specifica articolazione degli gradi e quindi non può valere per aggirare i limiti di impugnabilità stabiliti dalla legge

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel contraddittorio tra diritto di giusto processo e limiti legislativi alle impugnazioni; la Corte sottolinea che la garanzia del doppio grado prevista dalla Costituzione non implica impugnabilità illimitata, specie se la CEDU riserva la garanzia del doppio grado per le condanne

  • Protocollo VII CEDU, art. 2

    Richiamato nella motivazione: la protezione del doppio grado prevista dalla CEDU riguarda principalmente i casi di condanna, per cui l'assenza di impugnabilità dell'ordinanza ex art.410-bis non sarebbe in contrasto con la CEDU

  • Precedente giurisprudenziale (Sez. 5, Ordinanza n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875)

    Richiamato per il principio consolidato che il ricorso per cassazione contro ordinanze ex art.410-bis sul reclamo della persona offesa è inammissibile

  • Precedente giurisprudenziale (Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Paolini, Rv. 281148)

    Richiamato in tema di termini perentori previsti dall'art. 23 d.l.137/2020: il deposito tardivo delle conclusioni rende la parte non costituita nel giudizio di legittimità

Massime di principio

  • Gli ordini emessi ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p. che dichiarano inammissibile il reclamo della persona offesa avverso l'archiviazione sono generalmente non impugnabili in Cassazione; la via ordinaria di impugnazione è quindi limitata dalla legge
  • La mera Lamentela di violazione del diritto di difesa o del contraddittorio (es. mancata notificazione dell'avviso d'udienza) non consente automaticamente di superare il divieto di impugnazione stabilito dall'art. 410-bis: il giudice di legittimità valuta la manifesta fondatezza della questione costituzionale
  • Un vizio di motivazione (anche se ritenuto contraddittorio) di per sé non è sufficiente a rendere ammissibile il ricorso se non integra una specifica e rilevante violazione di legge o di regole processuali che rientri nei casi di ammissibilità
  • In regime di norme emergenziali (d.l. 137/2020 conv. in legge 176/2020) i termini per il deposito delle conclusioni (5 giorni antecedenti l'udienza) sono perentori: atti depositati oltre tale termine possono essere irricevibili e precludere la costituzione della parte
  • Se si ritiene violato il diritto di difesa per mancata notifica o per omessa partecipazione decisiva, la via corretta è tempestivamente sollevare la questione nei gradi previsti e, se del caso, valutare rimedi straordinari o la declaratoria di nullità quando la legge lo consente; non sempre la Cassazione è il rimedio disponibile

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