Cassazione Penale, Ordinanza n. 22878/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla mancanza di specificità dei motivi di ricorso, considerata causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con un unico atto di ricorso proposto nell'interesse di due imputati, si censurava in via generica la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità pronunciata dalla Corte d'appello di Palermo con sentenza del 23 ottobre 2024. La Corte di cassazione rileva che l'unico motivo non soddisfa il requisito di specificità imposto dall'art. 581 c.p.p., poiché le deduzioni sono generiche, prive di puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei necessari riferimenti alla motivazione impugnata, e non consentono al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
specificità previsti, a pena di inammissibilità
il motivo di ricorso deve essere specifico, cioè formulato con puntuale indicazione delle ragioni di fatto e di diritto e con correlazione alla motivazione della decisione impugnata; la genericità determina inammissibilità.
Cassa delle ammende
somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente una critica meramente assertiva o generica della motivazione della sentenza impugnata: occorre un confronto specifico con le argomentazioni del giudice di merito.
- La mancanza di specificità può essere apprezzata sia in senso intrinseco, quando i motivi sono indeterminati o generici, sia in senso estrinseco, quando non risultano correlati alla complessità della decisione impugnata e non svolgono una reale funzione di critica argomentata.
- Se il ricorso non consente di individuare con precisione le censure e quindi di esercitare il sindacato di legittimità, esso è dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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