Cassazione Civile, Ordinanza n. 28669/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia nasce da una procedura fallimentare in cui, inizialmente, il tribunale aveva dichiarato il fallimento della società in accomandita semplice e del socio accomandatario, escludendo però un ulteriore soggetto perché da più di un anno aveva cessato la carica di accomandatario. In seguito, su reclamo della creditrice istante, la corte d’appello aveva ritenuto provata la qualità di socio occulto e coamministratore di fatto di tale soggetto, valorizzando un atto notarile del 5 dicembre 2018 relativo al trasferimento di una partecipazione azionaria e rimettendo gli atti per la dichiarazione di fallimento in estensione. Dopo la pronuncia di fallimento nei suoi confronti, il soggetto colpito proponeva reclamo ex art. 18 l. fall., sostenendo che il giudice di merito avesse equivocato il contenuto dell’atto del 5 dicembre 2018: secondo la sua difesa, la girata sul titolo azionario era stata apposta non come socio accomandatario della società fallita, ma come presidente del c.d.a. di altra società, e comunque il solo documento esistente sarebbe stato il titolo con la girata autenticata, non un distinto atto notarile. In cassazione veniva dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. e vizio di travisamento del fatto/prova, perché la corte territoriale avrebbe fondato la decisione su un documento mai prodotto in giudizio e avrebbe omesso di esaminare il fatto decisivo relativo alla sequenza delle girate e alla reale qualità soggettiva con cui era stata sottoscritta l’operazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo con cui si denunciava il travisamento del fatto e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. Il giudice del reclamo ex art. 18 l. fall. non poteva fondare la decisione su un atto notarile non prodotto in causa, ascritto alla parte solo perché menzionato in un precedente provvedimento reso in sede di reclamo ex art. 22 l. fall. La Corte ha inoltre chiarito che il ricorrente, impugnando la sentenza dichiarativa di fallimento, aveva correttamente contestato la propria qualità di socio occulto/coamministratore di fatto, senza dover necessariamente rivolgere le critiche anche al precedente decreto di rimessione degli atti. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice deve decidere sulla base delle prove e delle allegazioni ritualmente acquisite; non può porre a fondamento della decisione un documento non prodotto in causa o un fatto non risultante dagli atti.
Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ha come oggetto esclusivo la sentenza di fallimento e le difese devono essere calibrate su tale provvedimento.
Il decreto che accoglie il reclamo della creditrice istante ha funzione meramente processuale e propedeutica alla successiva sentenza dichiarativa di fallimento.
Il provvedimento di accoglimento del reclamo può comportare la rimessione degli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento.
Nel giudizio di reclamo il giudice può assumere anche d'ufficio i mezzi di prova necessari ai fini della decisione.
La girata sul titolo azionario rileva ai fini dell'opponibilità del trasferimento alla società emittente, ma non prevale, nei confronti dei terzi, sulle risultanze dell'atto pubblico di trasferimento.
Massime di principio
- Nel reclamo ex art. 18 l. fall. l'oggetto dell'impugnazione è la sola sentenza dichiarativa di fallimento; il reclamante non è tenuto a censurare anche il precedente decreto endoprocedimentale che abbia disposto la rimessione degli atti.
- Il giudice di merito non può fondare la decisione su un documento non prodotto in giudizio né su un contenuto documentale solo presunto o desunto da provvedimenti precedenti, se tale contenuto non sia verificabile nel fascicolo.
- Quando la parte allega una precisa ricostruzione fattuale idonea a contestare la qualità di socio occulto o coamministratore di fatto, il giudice deve confrontarsi con tale ricostruzione e, se permangono dubbi, può/dover utilizzare i poteri istruttori officiosi previsti dalla legge fallimentare.
- Ai fini dell'accertamento dell'estensione del fallimento, il conflitto tra girate sul titolo e atto pubblico di trasferimento va risolto valorizzando il diverso ambito di efficacia dei due documenti: le girate rilevano verso la società emittente, mentre l'atto pubblico assume rilievo decisivo verso i terzi.
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