Cassazione Civile, Ordinanza n. 10995/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una società correntista aveva convenuto in giudizio l'originaria banca per ottenere la restituzione di somme addebitate su un conto corrente con apertura di credito, chiedendo anche la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali relative a interessi superiori al tasso legale, capitalizzazione trimestrale degli interessi e commissioni di massimo scoperto. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito e aveva accertato un saldo finale a favore della banca. In appello la banca aveva impugnato la sentenza per il capo relativo alle spese, ma la Corte territoriale aveva rigettato l'appello e condannato la banca alla rifusione delle spese a favore della controparte, benché questa non si fosse costituita. Nel ricorso per cassazione la banca ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., censurando la condanna alle spese disposta in favore di una parte vittoriosa che non aveva svolto difese e non aveva quindi sopportato alcuna spesa processuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'intervento della cessionaria dei crediti, perché nel giudizio di cassazione è inammissibile l'intervento di soggetti non partecipi delle pregresse fasi di merito, salvo il successore a titolo particolare nel diritto controverso nei limiti ammessi dalla giurisprudenza richiamata. Ha poi accolto il ricorso della banca sul solo punto delle spese, ritenendo illegittima la condanna ex art. 91 c.p.c. pronunciata in favore di una parte che non si era costituita nel grado di appello e non aveva sostenuto spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio in relazione a tale profilo, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. La Corte ha inoltre dichiarato l'irripetibilità delle spese del giudizio di legittimità, in ragione della particolare vicenda processuale.
Norme richiamate
La condanna alle spese presuppone che la parte vittoriosa abbia effettivamente resistito in giudizio e abbia sopportato spese; non può essere disposta in favore di chi non si sia difeso e non abbia sostenuto alcun costo processuale.
Quando la censura riguarda un capo della sentenza che si risolve in una decisione non supportata dal potere officioso del giudice, la Corte può cassare senza rinvio in relazione al solo punto accolto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'intervento di terzi è in linea di principio inammissibile, salvo l'ipotesi del successore a titolo particolare nel diritto controverso, entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza e in presenza delle condizioni per la sua partecipazione.
- La condanna alle spese di lite non può essere pronunciata in favore di una parte vittoriosa che non abbia svolto attività difensiva nel grado di giudizio e non abbia quindi affrontato spese da rifondere.
- Quando il vizio investe esclusivamente la statuizione sulle spese e non richiede ulteriori accertamenti di merito, la Corte può cassare senza rinvio limitatamente a quel capo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10863/2024 del 23/04/2024
- ordinanza_civile · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10864/2024 del 23/04/2024
- ordinanza_civile · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10865/2024 del 23/04/2024
- ordinanza_civile · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10867/2024 del 23/04/2024
- ordinanza_civile · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10868/2024 del 23/04/2024
- ordinanza_civile · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10871/2024 del 23/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →