Cassazione Penale, Sentenza n. 19549/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di falso e tentato riciclaggio. I difensori hanno denunciato violazione dell'art. 296 cod.proc.pen. (declaratoria di latitanza): lamentano carenza di motivazione circa la conoscenza da parte dell'indagato dell'esistenza della misura cautelare e della volontà di sottrarvisi, osservando che la nomina di difensori è successiva al decreto di latitanza e che la mancata risposta a un invito telefonico, molti mesi prima, non prova la volontarietà a sottrarsi. Hanno altresì invocato nullità e vizio di motivazione ai sensi degli artt. 296 e 125 cod.proc.pen. e richiamato la nuova formulazione di art. 296 introdotta dal D.Lgs. n.150/22
La decisione
La Corte (Sezione) ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse legittimamente confermato la custodia in carcere in ragione sia del pericolo di fuga (art. 274 lett. b) cod.proc.pen.) — dato lo stato di latitanza del ricorrente — sia del concreto e attuale rischio di recidiva (art. 274 lett. c)). La Corte ha inoltre rilevato che i difensori hanno impugnato soltanto la declaratoria di latitanza senza contestare il pericolo di recidiva, che di per sé avrebbe potuto sorreggere la misura; perciò mancava interesse ad impugnare solo quel profilo. Quanto all'art. 296, è stata applicata la disciplina anteriore alla modifica del D.Lgs. 150/22 (perché la misura era stata adottata il 7/6/22): in base alla giurisprudenza precedente è sufficiente che l'imputato si sia posto in condizione di irreperibilità sapendo che una misura custodiale poteva essere emessa nei suoi confronti; tale volontarietà può essere desunta anche da presunzioni fondate su elementi fattuali. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (ex art. 616 cod.proc.pen.).
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Consente la trattazione con contraddittorio cartolare (procedimento deciso sulla base degli atti scritti); applicata per la trattazione del ricorso
Riguarda la declaratoria di latitanza; la Corte ha ritenuto applicabile la versione anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.150/22 (misura del 7/6/22). In base alla giurisprudenza pregressa, la volontarietà di sottrarsi può essere desunta dal fatto che l'imputato si sia posto in condizione di irreperibilità sapendo che una misura custodiale poteva essere emessa; possono valere presunzioni fondate su elementi fattuali e sulle abitudini di vita
Ha modificato l'art. 296 cod.proc.pen.; la Corte ha ritenuto che la nuova disciplina non fosse applicabile ratione temporis al caso, poiché la misura cautelare era stata adottata prima dell'entrata in vigore della modifica
art. 274 cod.proc.pen. (lettere b) e c))
Stabilisce le esigenze cautelari: b) pericolo di fuga; c) esigenze di prevenzione della reiterazione del reato. Il tribunale del riesame ha fondato la conferma della misura su entrambi i presupposti; la Corte ha osservato che la contestazione limitata al solo profilo della latitanza è ininfluente se persiste la sussistenza di altro presupposto (es. recidiva)
art. 275, comma 2bis, cod.proc.pen.
art. 275, comma 2bis, cod.proc.pen.
Previene l'applicazione della custodia quando la pena prevedibile è inferiore a tre anni; i giudici hanno ritenuto inconferenti gli argomenti difensivi volti a sostenere l'applicabilità di tale criterio nel caso concreto
art. 125, comma 3, cod.proc.pen.
art. 125, comma 3, cod.proc.pen.
Riferito dai difensori in ordine alla nullità del provvedimento; la Corte non ha accolto la censura di nullità perché l'impugnazione non investiva efficacemente tutti i presupposti che sorreggono la misura
Norma applicata per le statuizioni conseguenti all'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle Ammende)
Massime di principio
- Se il giudice cautelare fonda la misura su più esigenze (es. pericolo di fuga e rischio di recidiva), l'impugnazione che contesta solo una delle esigenze è spesso priva di interesse e può essere dichiarata inammissibile se non si contrastano anche le altre ragioni che sorreggono la misura
- Per decidere quale versione di una norma processuale si applica (es. art. 296 cod.proc.pen.), occorre verificare la data del provvedimento impugnato: le modifiche legislative si applicano ratione temporis
- In relazione alla declaratoria di latitanza, con la disciplina anteriore al D.Lgs. 150/22 è sufficiente dimostrare che l'imputato si sia posto in condizione di irreperibilità sapendo che una misura custodiale poteva essere adottata; tale volontarietà può essere desunta anche da presunzioni fondate su elementi concreti (abitudini di vita, comportamenti, ecc.)
- La mera nomina successiva di difensori di fiducia non è di per sé decisiva a escludere la latitanza se esistono elementi che rendono credibile la volontà di sottrarsi; analogamente, il mancato riscontro a un invito telefonico remoto può non essere significativo di per sé
- Chi impugna una misura cautelare dovrebbe contestare in modo organico e documentato tutti i presupposti alternativi o congiunti che possono giustificarla (an e quomodo della cautela), altrimenti il ricorso rischia di essere inammissibile
- Quando si contesta la motivazione del provvedimento cautelare, è utile indicare elementi probatori contrari che possano interrompere le presunzioni di conoscenza/volontà di sottrarsi o dimostrare l'assenza del pericolo di recidiva
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