Ordinanza n. 3275/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata universitaria)
Prevale il privato
La controversia
La candidata ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio relativa alla procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, c.d. semestre filtro. L’appello conteneva censure eterogenee: alcune dirette a contestare vizi radicali dell’intera procedura di accesso; altre riferite alla posizione individuale della candidata, con particolare riguardo alla decadenza dal diritto di immatricolazione conseguente al rifiuto dell’unica sede universitaria vacante allora disponibile in base al punteggio conseguito, individuata nella sede di Caltanissetta. La candidata chiedeva una misura cautelare consistente nell’ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di Medicina e Chirurgia. Deduceva, tra l’altro, l’illegittimità della regola che impediva di riassegnare, mediante scorrimento della graduatoria, i posti lasciati liberi dagli studenti rinunciatari, nonché l’illegittimità della conseguente decadenza dalla possibilità di immatricolazione. La candidata aveva conseguito almeno una sufficienza ed era stata esclusa dalla graduatoria, mentre risultavano numerosi posti vacanti presso diversi atenei.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello cautelare, riformando in parte l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto logicamente incompatibili, con la misura concretamente richiesta dell’ammissione con riserva e in sovrannumero, le censure riguardanti vizi dell’intera procedura, poiché tale misura non sarebbe stata funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito da tali doglianze, consistente nella riedizione integrale della procedura. Tali censure sono state quindi ritenute infondate, in questa fase, per carenza del periculum in mora, restando ferma la facoltà del TAR di esaminarle nel merito. Quanto alle censure relative alla posizione individuale, il Collegio ha ravvisato prima facie il fumus boni iuris nella doglianza concernente il mancato scorrimento della graduatoria. Ha richiamato precedenti ordinanze cautelari della stessa Sezione, secondo cui è illogico riservare i posti residui alle sole istanze di cambio di sede per gravi motivi e alle iscrizioni ad anni successivi al primo, anziché rispettare prioritariamente l’ordine della graduatoria. Ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché la decadenza e la limitazione del meccanismo di scorrimento avevano pregiudicato il diritto della candidata, in possesso di almeno una sufficienza, a concorrere per i posti effettivamente vacanti e a svolgere gli studi nella disciplina prescelta. Ha quindi sospeso l’efficacia della decadenza dall’immatricolazione e ordinato all’amministrazione di rideterminarsi sulla posizione della candidata: innanzitutto mediante gli scorrimenti necessari per i posti vacanti; successivamente verificando se il punteggio conseguito consentisse l’assegnazione di un posto presso una delle sedi opzionate; infine, in caso positivo, assegnando il posto secondo l’ordine delle preferenze indicate. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
È richiamato quale fondamento della trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, la misura richiesta deve essere funzionalmente coerente con il bene della vita perseguito mediante le censure dedotte: se le doglianze mirano alla riedizione integrale di una procedura, l’ammissione individuale con riserva può risultare inidonea a tutelare tale bene e difettare del periculum in mora.
- Nelle procedure selettive universitarie, i posti lasciati vacanti dagli aventi diritto che rinunciano all’immatricolazione devono essere prioritariamente riassegnati mediante scorrimento della graduatoria, rispettando l’ordine di collocazione, anziché essere riservati ad altri meccanismi di assegnazione.
- La decadenza dall’immatricolazione può essere cautelarmente sospesa quando risulti prima facie collegata a una regola illegittima che abbia impedito lo scorrimento della graduatoria e quando tale decadenza comprometta attualmente la possibilità del candidato di ottenere un posto vacante coerente con il proprio punteggio.
- Quando l’illegittimità della regola di procedura incide sulla posizione individuale del candidato, la riedizione amministrativa deve svolgersi secondo una sequenza vincolata: scorrimento dei posti vacanti, verifica del punteggio e assegnazione dell’eventuale posto disponibile secondo l’ordine delle preferenze espresse.
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