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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10211/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente sosteneva un errore di identificazione: affermava di essere stato ristretto nella Casa Circondariale di Parma all'epoca della rapina commessa a Rimini e quindi di non poter essere l'autore del reato. Chiedeva l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado e la pronuncia ex art. 129 c.p.p. in conformità con l'art. 68 c.p.p., sostenendo la propria estraneità e che la condanna fosse stata emessa nei confronti di altra persona (confusione di identità dovuta all'uso dello stesso alias). La difesa ha poi prodotto ulteriori accertamenti a sostegno della diversa identità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ritenendo che le sentenze impugnate siano state emesse nei confronti della persona che effettivamente ha commesso la rapina. Dall'istruttoria e dalle informazioni fornite (note della Questura di Parma e dei Carabinieri di Rimini, visione delle foto segnaletiche) è emerso che si tratta di due persone distinte: il condannato (Yassir Mohammed, CUI 06E2QU2) e il ricorrente (Bouhrir Abdelali, CUI 0621FLC), entrambe indicate con lo stesso alias, il che ha generato l'errore nelle fasi di notifica/esecuzione ma non nell'accertamento della responsabilità penale. Perciò non sono sussistenti i presupposti per un proscioglimento ai sensi dell'art. 68 c.p.p. La Corte ha quindi respinto il ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e ha inviato gli atti alla Corte d'Appello di Bologna per gli adempimenti di rito nei confronti del condannato.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in l. n.176 del 2020

    Richiamata come modalità procedurale seguita nel giudizio di cassazione (procedimento secondo le forme previste dalla norma emergenziale).

  • art. 620, lett. g) cod. proc. pen. (richiesto dalla difesa)

    Norma invocata dalla difesa come base per chiedere l'annullamento; la Corte non ha però accolto la richiesta perché ha ritenuto che il vizio denunciato riguardasse l'esecuzione/notifica e non la formazione del titolo cautelare o della sentenza di condanna.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa come pronuncia richiesta in relazione alla presunta estraneità del ricorrente; la Corte ha ritenuto non applicabile la pronuncia perché l'identità dell'autore della rapina è risultata certa.

  • art. 68 cod. proc. pen.

    Norma relativa al proscioglimento quando non sussiste prova della partecipazione dell'imputato o quando il fatto non è commesso dall'imputato; la Corte ha escluso la sua applicazione perché l'identità fisica dell'autore risulta accertata (fotosegnalamento, CUI, arresto in flagranza).

Massime di principio

  • Un ricorso per annullamento di una sentenza deve essere proposto da chi abbia un interesse concreto: non è ammesso impugnare validamente una condanna pronunciata nei confronti di un'altra persona.
  • Se esiste confusione tra alias o nomi uguali, la questione può riguardare l'esecuzione e la corretta notifica del provvedimento (correzione dell'intestatario dell'atto), non la nullità della sentenza se la responsabilità penale è stata accertata nei confronti di persona diversa e identificabile.
  • Per ottenere un proscioglimento ai sensi dell'art. 68 c.p.p. è necessario dimostrare che non sussiste prova della partecipazione dell'imputato o che il fatto non è stato commesso da colui cui la sentenza è riferita; la mera coincidenza di alias non è sufficiente se emergono elementi certi di identificazione (CUI, fotosegnalamento, arresto in flagranza).
  • In presenza di sospetta errata identificazione negli atti esecutivi (assegnazione errata di CUI o alias), il rimedio corretto è far accertare e rettificare l'esecuzione/registrazione amministrativa e giudiziaria (ad es. segnalazione all'ufficio immigrazione, istanza di rettifica presso l'autorità giudiziaria che esegue la sentenza), non l'impugnazione penale della decisione sostanziale quando questa è stata emessa nei confronti del reale autore.
  • Prima di proporre impugnazioni, è utile raccogliere e documentare le prove di identità (fotografie segnaletiche, CUI, certificazioni delle forze di polizia, atti carcerari) per dimostrare la sovrapposizione o la distinzione tra soggetti che usano lo stesso alias.
  • La presenza di un arresto in flagranza, fotosegnalamento e assegnazione di CUI sono elementi che rendono difficile sostenere l'errore di persona in sede di merito, salvo prova contraria forte che dimostri coincidenza dei dati identificativi.
  • Se si è ingiustamente destinatari degli effetti di una condanna altrui (es. errata notifica o intestazione), è necessario attivare procedure per la correzione dell'esecuzione e valutare eventuali azioni risarcitorie o di tutela amministrativa.

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