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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43526/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 31/01/2023 che aveva riconosciuto la continuazione tra i reati commessi dal ricorrente e rideterminato la pena complessiva in 4 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione e 1.228 euro di multa. Il ricorrente deduceva, con due motivi: 1) violazione di legge e difetto di motivazione perché la pena complessiva risultava di fatto equivalente al cumulo materiale (inferiore di soli 4 giorni di reclusione e 4 euro di multa), frustrando la finalità della continuazione; 2) carenza di motivazione sugli incrementi di pena attribuiti ai reati satellite, dal momento che il giudice si era limitato a richiamare la "mitezza" delle pene inflitte in sede di cognizione senza fornire specifiche argomentazioni sulla congruità e proporzionalità degli aumenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara, in diversa persona fisica, per una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in sede esecutiva e dopo il riconoscimento della continuazione, il giudice deve motivare non solo la scelta della pena-base ma anche l'entità degli aumenti per ciascun reato satellite, fornendo argomentazioni specifiche e proporzionate in relazione alla pena-base, agli altri incrementi e ai limiti di legge, così da evitare che la motivazione stereotipata produca di fatto un cumulo materiale delle pene. Il provvedimento del GUP impugnato è stato annullato per carenza di motivazione e per aver operato incrementi standardizzati (es.: un giorno di reclusione e un giorno di multa per differenza) non adeguatamente giustificati rispetto alla variabilità delle singole sanzioni inflitte in sede di cognizione.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Disciplina l'aumento di pena per i reati continuati; richiede che gli aumenti per i reati satellite siano calcolati distintamente e motivati, nel rispetto dei limiti stabiliti e del rapporto di proporzione tra le pene.

  • art. 132 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena, che il giudice deve applicare e motivare anche in sede esecutiva nella quantificazione della pena-base.

  • art. 133 cod. pen.

    Prevede i criteri per la determinazione della pena (circostanze, grado di responsabilità ecc.), e vincola la motivazione del giudice sulla congruità degli aumenti rispetto a tali criteri.

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Principio di legittimità secondo cui il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite e fornire un grado di motivazione commisurato all'entità dell'aumento, specialmente quando gli incrementi sono prossimi alle pene inflitte in sede di cognizione.

  • Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020 (Bruzzaniti)

    Riafferma l'onere motivazionale del giudice in sede esecutiva nella quantificazione della pena a seguito di continuazione, non limitato al rispetto del triplo della pena-base.

  • Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020 (Trisciuoglio)

    Conferma la necessità di motivazione effettiva sugli aumenti per i reati satellite, per consentire il controllo del percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 183 del 2013

    Richiama il principio del giudice terzo: la cassazione ha disposto il rinvio ad altro giudice per rispettare le garanzie costituzionali in caso di annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, in caso di riconoscimento della continuazione, deve motivare sia la pena-base sia l'entità degli aumenti attribuiti a ciascun reato satellite.
  • La motivazione sugli aumenti deve essere distinta per ogni reato satellite e correlata ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., per consentire verifica della proporzionalità e del rispetto dei limiti dell'art. 81.
  • Una motivazione generica che richiami solo la 'mitezza' delle pene in sede di cognizione è insufficiente; se gli aumenti sono prossimi alle singole pene cognizionali occorre una spiegazione più analitica.
  • Non è consentito ottenere di fatto un cumulo materiale delle pene mediante motivazione stereotipata: il giudice deve evitare scelte che neutralizzino la funzione premiale della continuazione.
  • In presenza di motivazione insufficiente sulla determinazione degli aumenti la Corte di Cassazione annulla e rinvia, spesso disponendo che il nuovo giudizio sia affidato a diverso giudice.
  • Nelle ipotesi di continuazione il controllo di Cassazione si concentra sulla logicità del calcolo degli aumenti e sulla corrispondenza tra ragioni esposte e risultante contenuto sanzionatorio.

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