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Ordinanza

Ordinanza n. 1367/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 18389/2025, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La persona fisica appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della relativa efficacia. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici dedotti con l’appello né individua l’atto amministrativo originariamente contestato.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto che l’appello non fosse assistito da significativi elementi di fondatezza, anche alla luce della giurisprudenza formatasi in materia, richiamando la sentenza della Sezione n. 7054/2025. Ha quindi respinto l’istanza di sospensione della sentenza impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie. Il giudizio è stato rinviato alla trattazione del merito all’udienza pubblica del 25 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai fini della sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata; il giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti per concederla.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata può essere negata quando, sulla base della cognizione sommaria propria della fase, l’appello non presenta significativi elementi di fondatezza, anche in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale formatosi sulla materia.
  • Il rigetto della domanda cautelare non definisce il merito dell’appello, che può essere rinviato a successiva udienza pubblica per la trattazione ordinaria.
  • La peculiarità della fattispecie può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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