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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06942/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, indicata nel dispositivo in euro 3.000, mentre nella parte motiva si fa riferimento a una somma ritenuta equa di euro 1.000. La decisione conferma sostanzialmente la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di bancarotta fraudolenta.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna emessa in primo grado, in rito abbreviato, per bancarotta fraudolenta ex art. 216, comma 1, legge fallimentare, con pena di due anni di reclusione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, contestando la ritenuta qualifica di amministratore di fatto ovvero la sua partecipazione attiva nella gestione dell'impresa, sostenendo che la decisione di merito avrebbe errato nella ricostruzione dei fatti. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una rilettura del merito, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto il secondo motivo non consentito e comunque manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti era adeguatamente motivato e che la pena era già stata determinata nel minimo edittale.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, legge fall.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per bancarotta fraudolenta; la sentenza di merito l'ha applicata ritenendo sussistente la responsabilità dell'imputato.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma richiamata per la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, cioè la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove, perché la ricostruzione del merito è riservata al giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate nei precedenti gradi e a contestare la valutazione delle risultanze processuali è inammissibile se mira solo a ottenere una diversa lettura degli elementi fattuali.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti i dati favorevoli prospettati dalla difesa.
  • La concessione delle attenuanti generiche può essere esclusa quando non emergano elementi positivi di segno favorevole e la pena sia già stata determinata nel minimo edittale, risultando congrua rispetto alla gravità concreta del fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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