Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27619/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in esito a giudizio abbreviato e parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la responsabilità dell'imputato per estorsione e maltrattamenti in famiglia commessi ai danni della madre e del fratello, nel contesto di una condotta reiterata tenuta tra gennaio e ottobre 2015. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione su tre profili: (i) mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, primo comma, n. 4 c.p., sostenendo che le somme pretese erano dovute e che, in ogni caso, il fatto sarebbe stato al più qualificabile come violenza privata; (ii) insussistenza del requisito dell'abitualità nel delitto di maltrattamenti, poiché non sarebbe stata provata la continuità delle condotte nel periodo indicato, anche alla luce della remissione delle querele e del richiamo a un solo episodio di minacce; (iii) applicazione automatica della recidiva mediante mero richiamo ai precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e comunque manifestamente infondato. Ha ritenuto che il ricorrente non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato elementi di fatto non rivalutabili in sede di legittimità: per i maltrattamenti, una condotta reiterata di minacce, litigi e aggressioni fisiche, idonea a creare un clima familiare insostenibile nel periodo contestato; per l'estorsione, la finalizzazione delle minacce e aggressioni a ottenere mensilmente denaro non dovuto, con conseguente ingiusto profitto e danno per le vittime. Ha inoltre escluso la configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, rilevando sia la valutazione di merito insindacabile sul complessivo ammontare delle somme estorte, sia la natura plurioffensiva del reato di estorsione, che tutela anche libertà e integrità morale della vittima. Quanto alla recidiva, ha giudicato la censura aspecifica, poiché la Corte territoriale aveva dato conto dei numerosi precedenti e della maggiore colpevolezza e pericolosità sociale desunta dalle condotte. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile quando il fatto di estorsione, pur producendo un pregiudizio economico modesto, abbia anche rilevanti conseguenze sulla libertà e sull'integrità fisica e morale della vittima.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Richiamo finale all'obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a contestazioni generiche o non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, specie se le censure mirano a una rivalutazione del merito non consentita.
  • Ai fini del delitto di maltrattamenti in famiglia, l'abitualità può essere desunta da una serie reiterata di condotte di minaccia, aggressione e vessazione idonee a creare un clima di sofferenza e soggezione nella vita familiare; la remissione di precedenti querele non esclude di per sé la ricorrenza del reato.
  • Integra estorsione, e non violenza privata, la condotta di chi mediante minacce pretenda somme di denaro dal soggetto passivo per procurarsi un ingiusto profitto; rileva la finalizzazione patrimoniale della coartazione.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità non è applicabile automaticamente in presenza di un modesto esborso economico, dovendosi considerare l'intero disvalore del fatto, compresi gli effetti non patrimoniali e la natura plurioffensiva del reato.
  • In tema di recidiva facoltativa è necessaria una motivazione specifica sulla sua sussistenza o esclusione; è sufficiente una motivazione sintetica se essa dà conto della prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato e della maggiore pericolosità desunta dai precedenti e dai nuovi fatti.

Come è indicizzato

MaterieMaltrattamenti contro familiari e conviventiEstorsioneCircostanze del reato
RamiDelitti contro la famigliaDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.