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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21569/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda di divisione giudiziale di immobili acquistati in comproprietà tra un fratello e una sorella, con domanda accessoria di restituzione dei canoni di locazione che la sorella avrebbe indebitamente percepito per alcuni beni. Il tribunale aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei coniugi delle parti, in regime di comunione legale, nonché della banca titolare di ipoteca sugli immobili; quindi aveva proceduto alla divisione, considerando ancora esistente un usufrutto sugli immobili in favore della madre dei condividenti e attribuendo i beni in nuda proprietà con conguagli reciproci, rigettando inoltre come tardiva la domanda di restituzione dei canoni. In appello la decisione veniva confermata, ritenendo che non vi fosse ultrapetizione nel verificare l'esistenza dell'usufrutto e affermando che l'usufrutto costituito in favore del padre, essendo caduto in comunione legale con la moglie, fosse divenuto un usufrutto congiuntivo con accrescimento in favore della coniuge superstite, destinato ad estinguersi solo alla morte di quest'ultima. Con il ricorso per cassazione il condividente soccombente deduceva, con il primo motivo, violazione delle norme sull'usufrutto e sulla comunione legale, sostenendo che, in caso di morte di uno dei coniugi, la quota di usufrutto a lui spettante si estingue salvo specifico patto di accrescimento, che nel caso non risultava; conseguentemente la quota si sarebbe dovuta consolidare con la nuda proprietà e la madre avrebbe dovuto restituire almeno parte dei frutti percepiti. Con il secondo motivo lamentava la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della madre usufruttuaria, ritenuta litisconsorte necessaria nel giudizio di divisione, anche perché si discuteva dell'esistenza e durata del suo diritto di usufrutto. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che l'usufrutto caduto in comunione legale permane nella sua interezza finché dura la comunione, ma se la comunione cessa per morte di un coniuge, la quota di usufrutto spettante al defunto si estingue, salvo che il titolo costitutivo preveda in modo inequivoco, anche implicitamente, il diritto di accrescimento in favore del superstite; nel caso concreto la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto che l'usufrutto congiuntivo derivasse automaticamente dalla comunione legale, senza indagare la volontà delle parti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, ha cassato la sentenza d'appello limitatamente alla questione dell'usufrutto congiuntivo e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione affinché accerti se nel titolo costitutivo vi fosse una volontà inequivoca, anche implicita, di accrescimento a favore del coniuge superstite. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare l'appello alla luce di tale principio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 177, comma 1, lett. a) c.c.

    La comunione legale comporta l'acquisto in comunione di determinati diritti, ma non consente di desumere automaticamente un usufrutto congiuntivo con accrescimento senza verificare il titolo costitutivo.

  • art. 149, comma 1, c.c.

    Norma richiamata dal ricorrente nel quadro delle vicende della comunione legale, ma non decisiva nella ratio decidendi espressa dalla Corte.

  • art. 191, comma 1, c.c.

    Richiamato per la cessazione della comunione legale; la Corte afferma che, al suo scioglimento per morte di un coniuge, la quota di usufrutto del defunto si estingue salvo patto di accrescimento.

  • art. 194, comma 1, c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di scioglimento della comunione e riparto dei beni, ma non assume rilievo autonomo nella decisione finale.

  • art. 979, comma 1, c.c.

    L'usufrutto non può avere durata superiore alla vita del suo titolare; perciò la quota riferibile al coniuge deceduto si estingue, salvo accrescimento previsto dal titolo.

  • art. 1014 c.c.

    È richiamato per sostenere la consolidazione della quota di usufrutto con la nuda proprietà al decesso del titolare, in mancanza di un valido diritto di accrescimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Costituisce il parametro del vizio denunciato per violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 784 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere la necessità del litisconsorzio nel giudizio di divisione quando si discuta anche dell'esistenza e durata dell'usufrutto.

  • art. 102, comma 1 e 2 c.p.c.

    Invocato per affermare la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'usufruttuaria.

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    Richiamato quale norma processuale asseritamente violata per mancata rinnovazione del contraddittorio.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo quale base della censura relativa alla nullità e agli effetti della cassazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c.

    Parametri del vizio denunciato nel secondo motivo, relativo a violazione di legge e nullità del procedimento/sentenza.

Massime di principio

  • Nel regime di comunione legale tra coniugi, un usufrutto caduto in comunione permane unitariamente fino allo scioglimento della comunione; se però lo scioglimento avviene per morte di uno dei coniugi, la quota di usufrutto riferibile al defunto si estingue perché l'usufrutto non può eccedere la vita del suo titolare.
  • L'accrescimento in favore del coniuge superstite non si presume per il solo fatto della comunione legale: è necessario accertare una volontà del titolo costitutivo, espressa o inequivocabilmente implicita, che preveda l'usufrutto congiuntivo.
  • Nel giudizio di divisione il giudice può accertare l'esatta estensione dei diritti dei condividenti sui beni comuni; tuttavia, quando la decisione presupponga la verifica della struttura e durata di diritti reali di terzi, la questione deve essere affrontata in modo coerente con il titolo costitutivo e con le regole sull'estinzione dei diritti vitalizi.

Come è indicizzato

MaterieUsufruttoDivisione ereditariaLitisconsorzio necessarioImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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