Cassazione Penale, Sentenza n. 39569/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 81, comma 2, cod.pen. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra la rapina oggetto del processo e fatti omogenei già giudicati irrevocabilmente (sent. n. 1456/2014 Corte d'Appello di Lecce e n. 109/2014 GIP Tribunale di Brindisi). La difesa sosteneva l'esistenza di plurimi indici di un medesimo disegno criminoso: identità delle condotte, breve arco temporale (luglio-ottobre 2013), stessi tipi di esercizi colpiti (gioiellerie), analoghe modalità operative e contesto territoriale delimitato; la Corte territoriale aveva escluso la continuazione dando rilievo esclusivo alla variabilità dei soggetti concorrenti nelle diverse rapine, senza considerare che la mancata identificazione dei complici non esclude il vincolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato: ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale parziale e illogica nella parte in cui ha fatto valere la sola diversità dei concorrenti quale motivo ostativo al riconoscimento della continuazione. Ha richiamato i principi di giurisprudenza sulla necessità di individuare un "disegno criminoso" attraverso indici esteriori (distanza cronologica, modalità, sistematicità, omogeneità dei reati, bene protetto, condizioni di tempo e luogo, ecc.), precisando che la costante compartecipazione degli stessi soggetti è un indice rilevante ma non esclusivo. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento del vincolo della continuazione e ha rinviato alla Corte d'Appello di Lecce per nuovo giudizio su quel punto; ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto.
Norme richiamate
La norma è stata invocata in relazione al vincolo della continuazione; la Corte ha rilevato che la corretta applicazione richiede l'accertamento di un disegno criminoso unitario già presente nella mente dell'agente al momento del primo fatto, desumibile da indici esteriori significativi e logicamente provati.
Richiamato come paradigma interpretativo: la costante compartecipazione degli stessi soggetti ai reati può essere indice di una programmazione unitaria assimilabile alla logica dell'art. 416 (associazione), ma la sua assenza non esclude automaticamente la continuazione se sussistono altri indici significativi del disegno criminoso.
Massime di principio
- Il riconoscimento del vincolo della continuazione presuppone la prova di un "disegno criminoso" unitario concepito anteriormente e articolato nelle sue linee essenziali al momento del primo reato; tale prova può essere desunta da indici esteriori rilevanti (cronologia, modalità, omogeneità degli obiettivi, contesto territoriale, sistematicità).
- La presenza ricorrente degli stessi complici è un indice utile ma non necessario: la variabilità dei coautori non preclude automaticamente la continuazione se gli altri indici dimostrano una programmazione unitaria o una scelta criminale ripetuta dall'agente.
- Il giudice di merito non può escludere la continuazione limitandosi a motivazioni parziali o astratte; occorre una valutazione comparata e logica degli elementi sintomatici, evitando congetture non supportate da prove.
- Se la Corte di Cassazione riscontra motivazione insufficiente o illogica del giudice di merito sul punto della continuazione, può annullare la decisione limitatamente a quel punto e rinviare per nuovo esame.
- Non è sufficiente valorizzare la presenza di qualche indice sintomatico se sussistono elementi che dimostrano che i reati successivi furono frutto di decisione estemporanea; l'accertamento richiede un giudizio complessivo e coerente delle evidenze.
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