Cassazione Penale, Ordinanza n. 29788/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di appello di condanna e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 9 aprile 2024, che li aveva condannati per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. L'unico motivo dedotto nei ricorsi era la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, assumendosi che il termine fosse già decorso prima della pronuncia della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il decreto di citazione in appello aveva efficacia interruttiva del corso della prescrizione, con conseguente persistenza della punibilità. Per tale ragione i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito, relativa all'oltraggio a pubblico ufficiale.
prescrizione del reato
La censura difensiva verteva sull'estinzione del reato per prescrizione prima della sentenza impugnata; la Corte ha escluso l'estinzione ritenendo interrotto il decorso del termine dal decreto di citazione in appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura sulla prescrizione è manifestamente infondata quando il decorso del termine risulta interrotto da un atto processuale che produca tale effetto, come il decreto di citazione in appello.
- La deduzione dell'estinzione del reato per prescrizione non può essere accolta se, alla data della sentenza impugnata, il termine non era maturato per effetto di un atto interruttivo ritualmente intervenuto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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