Sentenza del 25/05/2016 n. 10797 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna sostenendo che le imposte ipotecaria e catastale dovute per la successione di un immobile sottoposto a vincolo storico-culturale dovessero essere applicate in misura proporzionale, e non fissa. Secondo l'Agenzia, le agevolazioni e le esenzioni previste per l'imposta sulle successioni e donazioni non si estendono automaticamente alle imposte ipotecaria e catastale. Il richiamo alla disciplina dell'imposta di successione serve soltanto a determinare la base imponibile, mentre i presupposti e il regime delle imposte ipotecaria e catastale restano autonomi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso direttamente nel merito, respingendo la richiesta di rimborso presentata da R. G. Ha affermato che l'esenzione o l'applicazione in misura fissa dell'imposta di successione, anche per beni vincolati storico-culturalmente, non si comunica alle imposte ipotecaria e catastale, che possono quindi essere dovute in misura proporzionale. R. G. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.000 euro oltre spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 2
Se l'atto o la successione è esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte.
Il rinvio riguarda i criteri di determinazione della base imponibile e non comporta l'estensione delle esenzioni o delle aliquote proprie dell'imposta di registro o dell'imposta di successione alle imposte ipotecaria e catastale.
D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10
La norma disciplina l'imposta catastale e il relativo regime impositivo; nel caso esaminato non consente di applicare automaticamente la misura fissa prevista o derivante dalla disciplina dell'imposta di successione.
D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 12 e 13
Le disposizioni possono escludere determinati beni, tra cui quelli sottoposti a vincolo storico-culturale, dalla base imponibile dell'imposta sulle successioni, ma tale esclusione non si estende automaticamente alle imposte ipotecaria e catastale.
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 59
L'eventuale applicazione in misura fissa dell'imposta sulle donazioni non determina, per comunicazione automatica, l'applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale.
L. n. 1089 del 1939
Il vincolo storico-culturale dell'immobile rileva ai fini delle agevolazioni o esclusioni previste dalla disciplina delle successioni, ma non comporta di per sé l'esenzione o la misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale.
La Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, come avvenuto nel caso esaminato.
Cass. n. 8977/2007, Cass. n. 5765/2010 e Cass. n. 4026/2012
La giurisprudenza richiamata afferma che il rinvio alla disciplina dell'imposta di registro o di successione è un rinvio formale ai criteri di calcolo della base imponibile e non un rinvio sostanziale alle relative esenzioni, agevolazioni o modalità di tassazione.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale richiama la base imponibile di un'altra imposta, occorre distinguere tra il metodo di calcolo della base imponibile e il regime sostanziale dell'imposta, comprese esenzioni, agevolazioni e aliquote.
- Le esenzioni o agevolazioni previste per l'imposta di successione o di donazione non si estendono automaticamente alle imposte ipotecaria e catastale, salvo che una specifica disposizione lo preveda espressamente.
- Anche se un bene vincolato storico-culturalmente è escluso dalla base imponibile dell'imposta di successione, il trasferimento può restare soggetto alle imposte ipotecaria e catastale secondo il loro autonomo regime, normalmente in misura proporzionale se non ricorrono specifiche condizioni per la misura fissa.
- Le imposte ipotecaria e catastale hanno presupposti e finalità propri: il loro collegamento con l'imposta di successione serve principalmente a uniformare i criteri di determinazione del valore, non a trasferire automaticamente le agevolazioni.
- Per valutare una richiesta di rimborso occorre verificare separatamente la disciplina applicabile a ciascun tributo e non desumere il diritto al rimborso dalla sola esenzione o agevolazione riconosciuta per un'imposta diversa.
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